FAST FIND : FL4929

Flash news del
07/03/2019

Prevenzione incendi: applicazione obbligatoria RTO nelle attività non normate

Analisi del decreto in corso di emanazione con il quale si impone l’utilizzo dell’approccio “prestazionale” contenuta nel Codice di prevenzione incendi per tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ma “non normate”. Testo del Codice coordinato con le modifiche. Tabella completa delle attività obbligate con le eccezioni previste.

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha approvato in data 21/02/2019 un decreto recante modifiche al Codice di prevenzione incendi di cui al D.M. 03/08/2015. Si tratta di un provvedimento di estrema importanza in quanto impone l’utilizzo dell’approccio “prestazionale” recato dal Codice medesimo (c.d. “regola tecnica orizzontale”, RTO) per tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ma “non normate”.
Il nuovo decreto - che è in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e che entrerà in vigore decorsi ulteriori 180 giorni - muove dalla necessità di continuare l’azione di semplificazione e razionalizzazione dell’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi attraverso l’introduzione di disposizioni applicabili alle attività soggette ai controlli ma non già regolate da specifiche disposizioni normative in materia di prevenzione incendi (appunto le attività soggette ma non normate, cioè per le quali non vi è una “regola tecnica verticale”, RTV, di prevenzione incendi) mediante l’utilizzo del nuovo approccio metodologico c.d. “prestazionale”, ritenuto più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali.
In allegato si rende disponibile il testo del Codice di prevenzione incendi coordinato con le modifiche introdotte dal nuovo decreto in corso di approvazione (le quali, si ribadisce, entreranno in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione delle modifiche in Gazzetta Ufficiale).

ATTIVITÀ OBBLIGATE AD APPLICARE LA RTO. Le attività che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto, saranno soggette all’applicazione delle norme prestazionali recate dal D.M. 03/08/2015, sono quelle di cui all’allegato I del D.P.R. 151/2011, individuate come segue: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; da 69 a 73; 75; 76.
Per alcune delle attività in questione (tra le quali quelle di cui ai punti 66 e 67, che risultano in realtà normate da una RTV, è prevista la possibilità di applicare ancora, in alternativa, le norme prescrittive. Si rinvia alla tabella allegata, da noi elaborata, che riporta l’elenco dettagliato delle attività per le quali sarà obbligatoria l’applicazione delle norme prestazionali, con indicate anche tutte le possibili eccezioni all’applicazione integrale delle norme prestazionali previste dal nuovo decreto in corso di approvazione.

ATTIVITÀ ESISTENTI. Il decreto si applica anche alle attività esistenti, oltre che a quelle di nuova realizzazione. Tuttavia, per le attività esistenti, in caso di interventi di modifica ovvero di ampliamento la RTO si applica a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare. In caso contrario potranno continuare ad applicarsi le norme prescrittive, fatta salva la possibilità, per il titolare dell’attività, di optare per un’applicazione integrale della RTO all’intera attività.

MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI. Si segnala infine che, tra le norme prescrittive delle quali viene fatta salva l’applicazione in determinati casi, sono incluse anche le seguenti (concernenti musei, biblioteche ed archivi in edifici tutelati): R.D. 07/11/1942, n. 1564; D. Min. Beni e Att. Culturali 20/05/1992, n. 569; D. P.R. 30/06/1995, n. 418.

Dalla redazione