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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Interno 14/10/2022
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Premessa
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229», e successive modificazioni, e in particolare l'art. 15 che stabilisce che le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi; Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/ 106/ CEE del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea, che modifica, tra le altre, la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 316/12 del 14 novembre 2012; Visto il regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione relativo alla classificazione della prestazione dei prodotti da costru |
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Art. 1 - Modifiche all'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 19841. L'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984 è sostituito dal seg |
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Art. 2 - Modifiche all'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 19841. Il punto 2.6 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984 è sostituito dal seguente: «2.6 - Marchio di conformità. |
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Art. 3 - Modifiche all'art. 3 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984 |
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Art. 4 - Modifiche all'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984 |
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Art. 5 - Modifiche all'art. 10 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984L'art.o 10 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984 è sostituito dal seguente: «Art. 10 (Procedure di classificazione e certificazione dei materiali non ai fini dell'omologazione). - 1. Il presente articolo si applica per la classificazione e la certificazione dei materiali ai fini diversi dall'omologazione, come di seguito specificati: a) prodotti da costruzione per cui non si applica la procedura ai fini della marcatura CE di cui al regolamento (UE) n. 305/2011; b) materiali già in opera; c) materiali per usi specifici; d) mater |
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Art. 6 - Modifiche all'art. 11 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 19841. L'art. 11 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984 è sostituito dal seguente: «Art. 11 (Accertamenti e controlli). - 1. Il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile effettua accertamenti e controlli a campione sui materiali provvisti di marchio o dichiar |
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Art. 7 - Modifiche all'allegato A.2.1 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 19841. L'allegato A.2.1 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984 è sostituito dal seguente: «Allegato A 2.1 Materiali e relativi metodi di prova Nel seguente elenco di materiali e metodi di prova europei, questi ultimi devono considerarsi riferiti alla norma europea vigente al momento della certificazione: A) Elementi strutturali; A.1 - Elementi di chiusura verticali esterni e interni, portanti e non portanti (EN 13501-1); A.2 - Pilastri: (EN 13501-1); A.3 - Travi: (EN 13501-1); A.4 - Scale: (EN 13501-1); A.5 - Solai: (EN 13501-1); A.6 - C |
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Art. 8 - Modifiche all'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 20051. L'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 è sostituito dal seguente: «Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni). - 1. Il presente decreto si applica ai prodotti da costruzione, come definiti dall'art. 2 del regolamento (UE) n. 305/ 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate |
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Art. 9 - Modifiche all'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 |
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Art. 10 - Modifiche all'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 20051. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 sono sostituiti dai seguenti: «2. Per i prodotti da costruzione muniti di marcatura CE la classe di reazione al fuoco è riportata nella dichiarazione di prestazione di cui all'art. 4 del Capo II del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione; 3. Per i prodotti da costruzione per i quali non è possibile applicare la procedura ai fini della marcatura CE, l'impiego nelle attività so |
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Art. 11 - Ulteriori modifiche al decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 20051. Gli allegati A e B del decreto del Ministro dell'interno del 10 ma |
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Art. 12 - Modifiche alla Sezione S1 del decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 20151. Le tabelle S.1-6, S.1-7 e S.1-8 della sezione S1 dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015 sono sostituite dalle seguenti:
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Art. 13 - Norme finali1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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