Prevenzione incendi asili nido e autorimesse: schemi di D.M. con Regole Tecniche Verticali | Bollettino di Legislazione Tecnica
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02/12/2019

Prevenzione incendi asili nido e autorimesse: schemi di D.M. con Regole Tecniche Verticali

In tema di prevenzione incendi, gli schemi dei Decreti ministeriali recanti Regole Tecniche Verticali per asili nido e autorimesse sono stati trasmessi il 29/11/2019 alla Commissione europea affinché quest’ultima, entro il 02/03/2020, possa esaminare i testi notificati e verificare la loro conformità al diritto europeo.

In data 29/11/2019, sono stati trasmessi alla Commissione europea gli Schemi dei Decreti Ministeriali recanti:
- “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”, e
- "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per attività di autorimessa, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e modifiche al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 concernente l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi”.

La Regola Tecnica Verticale per gli asili nido si applicherà agli asili nido con numero di occupanti superiore a 30. Per le scadenze relative alla normativa antincendio di scuole e asili nido si veda anche Adeguamento alla normativa antincendio di scuole e asili nido: prorogati i termini. Per una più ampia scheda tematica sulla normativa antincendio per scuole e asili nido si veda Adeguamento antincendio di scuole e asili nido: normativa, adempimenti e scadenze.

La Regola Tecnica Verticale per le autorimesse si applicherà invece alle autorimesse con superficie lorda utile superiore a 300 mq.

Nel dettaglio, gli schemi di RTV recano le definizioni e le classificazioni rilevanti, una parte relativa alla valutazione del rischio di incendio ed una parte relativa alla strategia antincendio.

A norma della Dir. 09/09/2015, n. 1535 dell'UE, gli stati membri devono informare la Commissione di qualsiasi progetto di regolamentazione tecnica prima della sua adozione; per un periodo di 3 mesi dalla notifica della bozza (quindi fino al 02/03/2020 per gli schemi di D.M. in questione), la Commissione esamina il testo notificato per verificarne la conformità alla normativa europea.

I provvedimenti, una volta approvati definitivamente, modificheranno ed integreranno il Codice di prevenzione incendi, di cui al D. Min. Interno 03/08/2015.  

Dalla redazione