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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Prevenzione incendi per impianti di climatizzazione: Decreto pubblicato in G.U.
Le limitazioni delle regole tecniche di prevenzione incendi per la sola possibilità di impiego di fluidi refrigeranti non infiammabili o non infiammabili e non tossici negli impianti di climatizzazione e condizionamento, presenti all’interno delle aree aperte al pubblico, sono superate dallo sviluppo tecnologico di detti impianti, risultando penalizzanti per soluzioni tecniche maggiormente efficienti dal punto di vista energetico ed a minore impatto ambientale.
Si è ravvisata pertanto la necessità di aggiornare le disposizioni tecniche riguardanti gli impianti di climatizzazione e condizionamento previste nelle regole tecniche di prevenzione incendi.
Le disposizioni contenute nel D. Min. Interno 10/03/2020, in vigore dal 18/06/2020, si applicano alla progettazione, alla costruzione, all’esercizio e alla manutenzione degli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività, sia nuove che esistenti, soggette ai controlli di prevenzione incendi e progettati applicando le regole tecniche di riferimento.
Ai sensi del Decreto, ai fini dell’applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi, negli impianti di climatizzazione e condizionamento, laddove è prescritto l’utilizzo di fluidi frigorigeni non infiammabili o non infiammabili e non tossici, è ammesso anche l’impiego di fluidi classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817 "Refrigerants - designations and safety classification" o norma equivalente, fermo restando la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti a regola dell’arte.