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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 01/03/2022, n. 17
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In vigore dal 02/03/2022.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 17/10/2024, n. 153
- D.L. 15/05/2024, n. 63 (L. 12/07/2024, n. 101)
- D.L. 02/03/2024, n. 19 (L. 29/04/2024, n. 56)
- D.L. 30/12/2023, n. 215 (L. 23/02/2024, n. 18)
- D.L. 09/12/2023, n. 181 (L. 02/02/2024, n. 11)
- D.L. 29/09/2023, n. 132 (L. 27/11/2023, n. 170)
- D.L. 14/04/2023, n. 39 (L. 13/06/2023, n. 68)
- D.L. 30/03/2023, n. 34 (L. 26/05/2023, n. 56)
- D.L. 24/02/2023, n. 13 (L. 21/04/2023, n. 41)
- D.L. 29/12/2022, n. 198 (L. 24/02/2023, n. 14)
- D.L. 18/11/2022, n. 176 (L. 13/01/2023, n. 6)
- D.L. 23/09/2022, n. 144 (L. 17/11/2022, n. 175)
- D.L. 09/08/2022, n. 115 (L. 21/09/2022, n. 142)
- D.L. 17/05/2022, n. 50 (L. 15/07/2022, n. 91)
- L. 27/04/2022, n. 34 (legge di conversione). In vigore dal 29/04/2022
- Avviso di rettifica in G.U. 13/04/2022, n. 87
- D.L. 21/03/2022, n. 21 (L. 20/05/2022, n. 51)
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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Titolo I - Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e fonti rinnovabili |
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Capo I - Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale |
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Art. 1. - Azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 20221. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri gen |
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Art. 2. - Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislati |
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Art. 2-bis. - Rendicontazione dell’utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi dell’energia1. L’ARERA effettua la rendicontazione dell’utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla CSEA, distinguendo nel dettaglio tra: a) il comparto elettrico, ai sensi delle seguenti disposizioni: 1) articolo 30, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; |
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Art. 3. - Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas1. Per il secondo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in |
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Art. 3-bis. - Strategia nazionale contro la povertà energetica1. Dopo il comma 6 dell’articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono inseriti i seguenti: |
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Art. 4. - Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente ut |
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Art. 5. - Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale1. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma 2 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento N3 della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS |
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Art. 6. - Interventi in favore del settore dell'autotrasporto1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2022. 2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfetaria, per il medesimo anno, di spese non documentate di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. N5 3. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi |
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Art. 7. - Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano1. Per far fronte alla crisi economica determinata dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e ridurne gli effetti distorsivi, le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine. |
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Art. 8. - Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia1. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sono apportate le seguenti |
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Capo II - Misure strutturali e di semplificazione in materia energetica |
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Art. 9. - Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili01. All’articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nel caso di interventi di modifica non sostanziale che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell’area occupata, la realizzazione delle medesime opere connesse è soggetta alla procedura semplificata di cui all’articolo 6-bis. Per le aree interessate dalle modifiche degli impianti non precedentemente valutate sotto il profilo della tutela archeologica resta fermo quanto previsto dall’articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: “3-bis. Per ‘sito dell’impianto eolico’ si intende: a) nel caso di impianti su un’unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell’impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso; b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie autorizzata più una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie autorizzata è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni”; c) il comma 3-quater è sostituito dal seguente: “3-quater. Per ‘altezza massima dei nuovi aerogeneratori’ (h2) raggiungibile dall’estremità delle pale si intende il prodotto tra l |
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Art. 9-bis. - Requisiti degli impianti termici1. All’articolo 5 |
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Art. 9-ter. - Semplificazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici flottanti1. Ai fini dell’installazione di impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, la relativa istanza di concessione è pubblicata nel sito internet istituzionale dell’ente concedente ai fini della presentazione delle eventuali istanze concorrenti per un termine di trenta giorni. Qualora, alla scadenza del termine di cui al primo periodo, non siano state presentate istanze concorrenti o, nel caso di istanze concorrenti, sia stato selezionato il soggetto aggiudicatario, è rilasciata una concessione sottoposta alla condizione sospensiva dell’abilitazione o dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio ai sensi del comma 3. |
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Art. 9-quater. - Modifica all’articolo 13 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico1. All’articolo 13, comma 6 |
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Art. 10. - Definizione di un modello unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il |
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Art. 10-bis. - Installazione di impianti a fonti rinnovabili in aree a destinazione industriale |
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Art. 10-ter. - Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e per il contenimento dei prezzi energetici1. Al comma 1 dell’articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente: “2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il |
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Art. 11. - Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-quinquies, dopo le parole: “realizzazione di sistemi di monitoraggio” sono inserite le seguenti: “, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE), entro trenta giorni dalla data di entrata in |
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Art. 11-bis. - Riconversione e incremento dell’efficienza energetica degli impianti serricoli |
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Art. 12. - Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee01. All’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: “ai sensi dell’articolo 20,” sono inserite le seguenti: “con decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,”. N7 02. All’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la parola: “parcheggi” sono inserite le seguenti: “, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica”. N7 03. All’articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le se |
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Art. 12-bis. - Sottoprodotti utilizzabili negli impianti per la produzione di biogas e biometano1. Al fine di semplificare il processo produttivo negli impianti per la produzio |
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Art. 13. - Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti offshore1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il quarto periodo è soppresso, all’ultimo periodo, dopo le parole: «Per gli impianti off-shore» sono inserite le seguenti: «, incluse le opere per la connessione alla rete,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per gli impianti di accumulo idroel |
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Art. 13-bis. - Semplificazioni in materia di infrastrutture elettriche1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 4, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: “1-ter. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono di norma compatibili con l’esercizio dell’uso civico gli elettrodotti di cui all’articolo 52-quinquies, comma 1, fatta salva la possibilità che la regione, o un comune da essa delegato, possa esprimere caso per caso una diversa valutazione, con congrua motivazione, nell’ambito del procedimento autorizzativo per l’adozione del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell’infrastruttura. 1-quater. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono sempre compatibili con l’e |
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Art. 14. - Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle regioni del Sud1. Alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici, fino al 30 novembre 2023 è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all' |
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Art. 15. - Semplificazioni per le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico1. All'articolo 25 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: «6-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del M |
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Art. 16. - Misure per il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi ragionevoli1. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. o le società da esso controllate (di seguito denominati: “Gruppo GSE”) avviano, su direttiva del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale a prezzi ragionevoli mediante invito rivolto ai soggetti di cui ai commi 2 e 3. N40 2. Sono legittimati a partecipare alle procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1 i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale esistenti o da conferire nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente, della normativa dell’Unione europea e degli accordi internazionali. N41 3. Nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po e il parallelo distante da quest’ultimo 15 chilometri a sud e che dista almeno 9 miglia marittime dalle linee di costa, è consentito, in deroga all’articolo 6, comma 17, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai soli fini della partecipazione alle procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1, il rilascio di concessioni di coltivazione di gas naturale sulla base di istanze già presentate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per la durata di vita utile del giacimento e, a condizione che i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. N42 4. N43 5. I soggetti d |
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Art. 16-bis. - Integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali1. Al fine di garantire la piena integrazione e remunerazione di medio termine degli investimenti in fonti rinnovabili nel mercato elettrico nonché di trasferire ai consumatori partecipanti al mercato elettrico i benefìci conseguenti alla predetta integrazione, il GSE offre un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni. 2. Il GSE procede, senza oneri a carico del proprio bilancio, alla stipulazione di contratti di vendita dell’energia elettrica da fonti rinnovabili ritirata ai sensi del comma 1 del |
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Art. 17. - Promozione dei biocarburanti da utilizzare in purezza1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza è pari ad almeno 500.000 tonnellate ed è incrementata di 100.000 tonnellate all’anno nel successivo triennio”; N9 |
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Art. 18. - Individuazione di ulteriori aree idonee per l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili1. Al comma 8 dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: |
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Art. 18-bis. - Modifica all’articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, in materia di Autorità per i servizi di pubblica utilità |
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Art. 19. - Disposizioni di supporto per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione1. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, dopo le parole «Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'Agenzia del demanio, attraverso la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di |
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Art. 19-bis. - Istituzione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili1. La Repubblica riconosce il 16 febbraio quale Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, al fine |
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Art. 19-ter. - Disposizioni in materia di incremento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica |
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Art. 19-quater. - Disposizioni in materia di riduzione dei consumi termici degli edifici |
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Art. 20. - Contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica nazionale1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla ottimizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della sicurezza energetica nazionale, il Ministero della difesa, anche per il tramite della società Difesa Servizi S.p.A., affida in concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, ivi inclusi gli immobili individuati quali non più utili ai fini istituzionali e non ancora consegnati all’Agenzia del demanio o non ancora alienati, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2, previo accordo fra il Ministero della difesa, la struttura dell’autorità politica delegata per il PNRR e il Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di att |
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Art. 21. - Disposizioni per aumentare la sicurezza delle forniture di gas naturale1. Al fine di accrescere la sicurezza delle forniture di gas naturale con particolare riferimento alle esigenze di tutela dei clienti di cui agli articoli 12, comma 7, lettera a) e 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il Ministro della transizione ecologica adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, misure ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, nonché misure di salvaguardia di cui all’articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 93 del 2011, finalizzate a: a) ottimizzare il ciclo di iniezione di gas negli stoccaggi nazionali, anche mediante particolari condizioni di esercizio degli stoccaggi, le relative modalità di allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione e i relativi obblighi di iniezione, per portare a un livello di riempime |
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Titolo II - Politiche industriali |
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Art. 22. - Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive1. Al fine di favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive finalizzati all'insediamento, alla riconversione e alla riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di sviluppo digitale, |
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Art. 22-bis. - Ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale1. Al fine di garantire la continuità degli investimenti in ricerca e sviluppo nell’ambito del settore aerospaziale, anche rivolti alla transizione ecologica e digitale, nell’area della sicurezza nazionale, già |
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Art. 23. - Ricerca e sviluppo di tecnologie innovative1. Al fine di promuovere la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative, anche tramite la riconversione di siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi stabilimenti nel te |
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Art. 24. - Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze1. All'articolo 11-ter, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 25. - Incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici |
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Art. 25-bis. - Omissis
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Titolo III - Regioni ed enti territoriali |
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Art. 26. - Contributo statale alle spese straordinarie sostenute dalle regioni e dalle province autonome. Differimento di termini in materia di finanza regionale1. - 2-bis. Omissis |
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Art. 27. - Contributi straordinari agli enti locali1. Il fondo di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per i mancati incassi relativi al secondo trimestre del 2022, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 luglio 2022. 2. N23 Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città |
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Art. 28. - Rigenerazione urbana1. Al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, confluite nella Missione 5 «Inclusione e Coesione», Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore», Investimento 2.1 «Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al decreto del Ministero dell'interno 30 dicembre 2021, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 285 milioni di euro per l'anno 2025 e 280 milioni di euro per l'anno 2026. 2. Il Ministero dell'interno, con decreto da adottare entro il 31 marzo 2022, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, assegna le risorse sulla base del cronop |
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Titolo IV - Altre misure urgenti |
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Art. 28-bis. - Cooperative edilizie di abitazione |
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Art. 29. - Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo period |
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Art. 29-bis. - Modifiche all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 771. All’articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con |
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Art. 30. - Risorse relative all'emergenza COVID-19 |
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Art. 31. - Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari1. All'articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono appor |
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Art. 32. - Disposizioni urgenti volte all’incremento della capacità di accoglienza delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza1. Allo scopo di prorogare il pieno funzionamento della residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) provvisoria di Genova-Prà e contestualmente consentire l'avvio della REMS di Calice al Cornoviglio (La Spezia), è autorizzata la spesa d |
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Art. 33. - Disposizioni urgenti in materia di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari e di ufficio per il processo1. All'articolo 73, comma 11-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I soggetti assunti dall'amministrazione giudiziaria nell'ambito dei concorsi per il reclutamento a tempo determinato di personale con il profilo di addetto all'ufficio per il processo banditi ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, qualora al momento dell'assunzione stiano ancora espletando lo stage, possono richiedere che, ai fini del riconoscimento del t |
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Art. 34. - Omissis
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Art. 35. - Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 34-bis, è inserito il seguente: «Articolo 34-ter (Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione). - 1. Per il completo raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi relativi alla missione M1C1: “Digitalizzazione, inn |
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Art. 35-bis. - Comunicazioni relative a bandi e avvisi finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza1. Le amministrazioni statali sono tenute a pubblicare nel propr |
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Art. 36. - Semplificazioni alla disciplina delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15201. All’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, individuati dall’allegato I-bis alla parte seconda del presente decreto tra quelli a cui, ai sensi del periodo precedente, deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista. La Commissione può derogare all’ordine di priorità di cui al quarto e al quinto periodo in caso di deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; in tal caso, la Commissione di cui al presente comma ovvero la Commissione di cui al c |
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Art. 37. - Omissis
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Art. 38. - Disposizioni urgenti per situazioni di crisi internazionale1. Le quote restituite dalle competenti organizzazioni internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane, già erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all'anno 2020, sono versate all'entrata del b |
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Art. 39. - Misure urgenti per il potenziamento del fondo di venture capital1. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente |
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Art. 40. - Sorveglianza radiometrica1. All'articolo 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta hanno l'obbligo di effettuare, secondo quanto previsto dal comma 3, la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti e per evitare la contaminazione dell'ambiente. Lo stesso obbligo si applica, secondo quanto previsto dal comma 3, ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano a scopo industriale o commerciale attività di importazione di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo. La |
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Art. 41. - Sospensione del pagamento dei mutui concessi agli enti locali dei territori colpiti dal sisma 20161. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modific |
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Art. 41-bis. - Commissari straordinari per la ricostruzione nei territori della regione Molise e dell’area etnea colpiti dagli eventi sismici del 20181. Dopo il comma 4-bis dell’articolo 18 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla |
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Titolo V - Disposizioni finali e finanziarie |
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Art. 42. - Disposizioni finanziarie1. La deduzione della quota del 12 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e ai tre successivi. N5 1-bis. All’articolo 1, comma 1056, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “31 dicembre 2026” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022 per il 53 per cento del suo ammontare e al 31 dicembre 2026 per la restante parte, pari al 47 per cento”. N7 1-ter. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’i |
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Art. 42-bis. - Disposizioni finali1. Al fine di tutelare la concorrenza e di assicurare la |
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Art. 42-ter. - Clausola di salvaguardia |
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Art. 43. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà |
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Allegato A (articolo 40, comma 2)Allegato XIX (articolo 72, comma 3) CONDIZIONI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA SORVEGLIANZA RADIOMETRICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 72, COMMA 3 Articolo 1 - (Definizioni) 1. Ai fini del presente allegato, oltre alle definizioni stabilite nel presente decreto, di seguito denominato “decreto legislativo”, si applicano le seguenti definizioni: a) “bianco di riferimento”: campione avente la medesima composizione chimico-fisica e geometria del campione oggetto della misura radiometrica, in cui non risulta essere presente alcuna contaminazione e/o attivazione radioattiva; b) “carico”: il container, il veicolo o il vagone ferroviario o qualsiasi altro contenitore utilizzato per rottami, materiali o prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo; c) “controllo radiometrico esterno rispetto al carico”: la misura dei ratei dell’equivalente di dose ambientale H*(d) o dell’equivalente di dose direzionale H’(d,S), in μSv/h, come definiti all’allegato XXIV del decreto legislativo o, nel caso di utilizzo di strumentazione radiometrica fissa, la misura degli scostamenti dei conteggi per unità di tempo rispetto a una predeterminata soglia di riferimento; N12 d) “controlli doganali”: controlli descritti e disciplinati dall’articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice doganale dell’Unione, per la verifica dell’accuratezza e della completezza delle informazioni fornite nella dichiarazione doganale, unitamente all’esistenza, all’autenticità, all’accuratezza e validità di documenti; N12 e) “fondo ambientale”: insieme delle radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti naturali, sia terrestri che cosmiche, sempre che l’esposizione che ne risulta non sia accresciuta in modo significativo da attività umane; f) “formalità doganali”: tutte le operazioni che devono essere effettuate da una persona e dalle autorità doganali per ottemperare alla normativa doganale; g) “grandi centri di importazione di metallo e principali nodi di transito”: i luoghi in cui è esercitata a scopo industriale o commerciale l’attività di importazione di prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo di cui all’allegato 2, individuati nell’Allegato 3 del presente allegato; N12 h) “materiali metallici di risulta”: rottami costituiti da scarti di lavorazioni in metallo industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, ovvero parti in metallo derivanti dallo smantellamento di installazioni industriali, che possono essere fusi nell’ambito delle attività siderurgiche e metallurgiche; i) “rottami metallici”: materiali in metallo che soddisfano i requisiti delle materie prime e seconde o che cessano di essere rifiuti, che possono essere fusi nell’ambito delle attività siderurgiche e metallurgiche, nonché i rifiuti in metallo da sottoporre ad operazioni di recupero per essere utilizzati nell’ambito di attività siderurgiche e metallurgiche; j) “sorveglianza radiometrica”: l’obbligo di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto legislativo; k) “strumentazione radiometrica fissa”: apparecchiatura progettata ai fini della rilevazione automatica della presenza di materiale radioattivo su automezzi o veicoli di grosse dimensioni. N5
Articolo 2 - (Finalità) 1. Il presente allegato disciplina la sorveglianza radiometrica su rottami o altri materiali metallici di risulta e su prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo al fine di rilevare la presenza di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale, associabili all’eventuale presenza di radionuclidi o di eventuali sorgenti orfane o dismesse, a tutela dell’ambiente e della salute dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni a radiazioni ionizzanti. 2. Ai fini di cui al comma 1, il presente allegato stabilisce: a) le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica e |
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Allegato 1 - Mod. IRME90 - Documento di accompagnamento per l'importazione in Italia di rottami metallici o di altri materiali metallici di risulta e di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo |
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Allegato 2 - Prodotti finiti in metallo e prodotti semilavorati metallici |
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Allegato 3 - Grandi centri di importazione e principali nodi di transito |
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Allegato B (articolo 42, comma 2)Parte di provvedimento in formato grafico |
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08/11/2024
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