Rivista online e su carta in tema di
Opere e lavori privati e pubblici - Ingegneria civile e ambientale
Edilizia e costruzioni - Urbanistica e territorio
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sicilia 15/03/1963, n. 16
L. R. Sicilia 15/03/1963, n. 16
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 17/02/2021, n. 5
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- L.R. 03/12/2003, n. 20
- L.R. 26/03/2002, n. 2
- L.R. 03/05/2001, n. 6
- L.R. 23/12/2000, n. 30
- L.R. 16/12/2000, n. 25
- L.R. 27/04/1999, n. 10
- L.R. 01/09/1993, n. 26
- L.R. 11/05/1993 n. 15
- L.R. 26/08/1992, n. 7
- L.R. 11/12/1991, n. 48
- L.R. 03/12/1991, n. 44
- L.R. 30/04/1991, n. 12
Sentenza C. Cost. 27/07/1989, n. 453
- L.R. 18/04/1989, n. 7
Sentenza C. Cost. 14/10/1988, n. 971
- L.R. 09/08/1988, n. 21
Sentenza C. Cost. 03/03/1988, n. 235
- L.R. 17/02/1987, n. 5
- L.R. 24/06/1986, n. 31
- L.R. 06/03/1986, n. 9
- L.R. 21/08/1984, n. 57
- L.R. 28/12/1984, n. 111
- L.R. 04/08/1980, n. 77
- L.R. 21/07/1979, n. 176
- L.R. 04/08/1978, n. 32
- L.R. 08/07/1977, n. 50
- L.R. 02/12/1976, 81
- L.R. 21/02/1976, n. 1
- L.R. 29/12/1975, n. 87
Sentenza C. Cost. 07/05/1975, n. 103
- L.R. 05/11/1973, n. 36
- L.R. 26/10/1972, n. 52
- L.R. 31/03/1972, n. 19
- L.R. 15/10/1970, n. 33
- L.R. 22/03/1968, n. 4
- L.R. 01/04/1967, n. 32
- L.R. 23/03/1967, n. 27
- L.R. 19/12/1964, n. 31
- L.R. 08/10/1964, n. 21
- L.R. 15/12/1961, n. 26
- L.R. 04/04/1960, n. 9
- L.R. 08/10/1956, n. 49
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Art. 1L'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliane è disciplinato dalle norme contenute negli a |
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Art. 2Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 si applica il regolamento approvato con D.P.Reg. 29 ottobre 1957, n. |
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Art. 3La presente legge sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione. D.Lgs.P.Reg. 29 ottobre 1955, n. 6 Ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana. G.U. 26/11/1955, n. 65, Suppl. Ord. |
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TITOLO I - Il Comune |
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Art. 1 - Natura giuridicaIl Comune è persona giuridica territoriale. |
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Art. 2 - Potestà regolamentareIl Comune, in conformità delle leggi, emana i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali e de |
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Art. 3 - Potestà tributariaI Comuni, oltre alle imposte obbligatorie di licenza sulle macchine per caffè di tipo espresso, sugli animali caprini e sui cani, possono, nei limiti ed in conformità della legge: 1) istituire imposte di consumo, l'imposta sul valore locativo delle abitazioni, l'imposta di famiglia, quella sul bestiame, sulle vetture pubbliche e private e sui domestici, sui pianoforti e s |
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Art. 4 - Funzioni amministrative proprieIl Comune provvede ai servizi d'interesse locale e svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge. |
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Art. 6 - Circoscrizioni comunali |
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Art. 7 - Istituzione di nuovi ComuniL'istituzione di nuovi comuni può aver luogo quando concorrano le seguenti condizioni: 1) che la popolazione del nuovo comune non sia inferiore a cinquemila abitanti; N3 |
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Art. 8 - Modificazioni territorialiNon si fa luogo a modificazioni territoriali se ne derivi per un Comune la perdita di alcuno dei requisiti previsti nei pr |
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Art. 9 - Determinazione e rettifica di confiniLa modificazione e la rettifica delle circoscrizioni territoriali comunali e delle loro denominazioni sono disposte con decreto del Pr |
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Art. 10 - Pubblicazione delle deliberazioniTutte le deliberazioni dei Consigli comunali, relative a variazioni alla circoscrizione dei Comuni, a rettifiche e a deter |
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Art. 11 - Contestazioni di confiniI ricorsi per contestazioni di confini fra comuni sono decisi con decreto del Presidente della Regione, sentiti la Giunta |
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TITOLO II - I consorzi |
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Capo I - Il libero consorzio |
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Art. 12 - Associazione di Comuni in libero consorzio |
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Art. 13 - Natura giuridica |
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Art. 14 - Costituzione |
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Art. 15 - Statuto |
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Art. 16 - Approvazione dello Statuto |
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Art. 17 - Funzioni di decentramento regionale e funzioni delegate |
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Art. 18 - Potestà tributaria |
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Art. 19 - Condizione per la istituzione di liberi consorzi |
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Art. 20 - Distacco di Comuni |
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Art. 21 - Soppressione del libero consorzio |
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Art. 22 - Modificazione dello statuto del libero consorzio |
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Art. 23 - Norme di rinvio |
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TITOLO II - I consorzi |
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Capo II - I consorzi facoltativi e obbligatori per servizi di particolare interesse comune |
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Sezione I - Consorzi facoltativi |
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Art. 24 - Enti che possono costituire il consorzioDue o più Comuni possono costituire un consorzio per lo svolgimento dei servizi di loro particolare interesse. |
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Art. 25 - Partecipazione di altri entiAi consorzi facoltativi indicati nel precedente articolo possono partecipare altri enti pubblici. |
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Art. 26 - CostituzioneI consorzi di servizi sono costituiti previa deliberazione dei Consigli degli enti che intendono consorziarsi e sentite le |
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Art. 27 - StatutoLo statuto del consorzio di servizi deve indicare la denominazione, lo scopo, la sede, e, se del caso, la durata del conso |
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TITOLO II - I consorzi |
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Capo II - I consorzi facoltativi e obbligatori per servizi di particolare interesse comune |
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Sezione II - Consorzi obbligatori |
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Art. 28 - CostituzioneOltre che nei casi previsti dalla legge, la costituzione di consorzi di servizi può essere disposta con decreto del |
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Art. 29 - Norme applicabiliI consorzi obbligatori sono regolati dalle norme previste per i consorzi facoltativi di servizi. |
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TITOLO III - Commissione provinciale di controllo |
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Art. 30 - Costituzione |
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Art. 31 - Durata in carica della commissioneI presidenti ed i componenti delle Commissioni provinciali di controllo sono ineleggibili a deputati regionali, salvo che |
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Art. 32 - Decadenza dei componenti della commissione |
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Art. 33 - Sostituzioni |
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Art. 34 - Incompatibilità |
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Art. 35 - Convocazioni |
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Art. 36 - Condizioni per la validità delle adunanze e delle deliberazioni |
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Art. 37 - Facoltà di indagini |
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Art. 38 - Attribuzioni del Presidente |
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Art. 39 - Spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali di controllo |
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Art. 40 - Norma di rinvio |
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TITOLO IV - L'Amministrazione comunale |
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Capo I - Organi ed uffici |
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Art. 41 - Organi del ComuneIl Comune ha un Consiglio, una Giunta e un Sindaco. |
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Art. 42 - Segretario ed uffici comunaliOgni Comune ha un segretario ed un uffici comunale. |
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TITOLO IV - L'Amministrazione comunale |
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Capo I - Organi ed uffici |
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Sezione I - Il Consiglio comunale |
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Art. 43 - Composizione dei consigli comunali ed indennità agli amministratori locali1. Il consiglio comunale è composto di: |
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Art. 44 - Prima adunanza del ConsiglioEntro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti il Consiglio comunale tiene la prima adunanza. |
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Art. 45 - GiuramentoIl Consigliere anziano, appena assunta la presidenza provvisoria, presta giuramento con la seguente formula: “Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell |
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Art. 46 - Adempimenti della prima adunanzaNella prima adunanza e, ove occorra, in quella immediatamente successiva, il Consiglio procede alla convalida e alla event |
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Art. 47 - Riunioni del consiglioI Consigli comunali di cui alle lettere a) e b) dell'art. 43 si riuniscono in sessione ordinaria ogni bimestre. N33 I Consigli comunali di |
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Art. 48 - Convocazione del ConsiglioIl Consiglio è convocato dal Sindaco, mediante avviso, contenente l'elenco degli affari da trattare, da Consegnarsi, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la |
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Art. 49 - Numero legale per la validità delle ordinanze |
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Art. 50 - Pubblicazione dell'ordine del giornoL'elenco degli affari da trattarsi nelle adunanze del Consiglio deve, a cura del segretario, essere pubblicato all'albo en |
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Art. 51 - Attribuzioni del ConsiglioSono di competenza del Consiglio le seguenti materie: 1) organizzazione generale degli uffici e dei servizi comunali; 2) tutti i concorsi e le assunzioni dei dipendenti del Comune e delle istituzioni comunali; 3) regolamenti comunali e regolamenti concernenti le istituzioni appartenenti al Comune; 4) bilancio preventivo, conto consuntivo, storno di fondi; |
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Art. 51-bisNei Comuni con popolazione superiore a 15.000 a |
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Art. 52 - Elezione dei revisori del contoIl Consiglio elegge tre revisori del conto dell'esercizio corrente, scegliendoli tra i propri membri estranei alla Giunta, |
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Art. 53 - Decadenza del ConsiglioLa fusione di due o più Comuni determina la decadenza di diritto dei rispettivi Consigli. La separazione o l'aggregazione di due o più borgate o frazioni che dia luogo a variazione del numero dei Consiglieri assegnati al |
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Art. 54 - Scioglimento del ConsiglioIl Consiglio è sciolto: a) quando violi obblighi imposti dalla legge ovvero compia gravi o ripetute |
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Art. 55 - Commissario straordinario1. Con il decreto presidenziale che dichiara la decadenza del consiglio o ne pronuncia lo scioglimento è nominato un commissario straordinario scelto, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, "fra i funzionari direttivi dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica con almeno cinque anni di anzianità, anche non continuativa, presso il dipartimento regionale delle autonomie locali, che hanno svolto attività ispetti |
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Art. 55 bis. - Commissario straordinario in caso di sospensione dalla carica del Sindaco |
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Art. 56 - Nuove elezioni |
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TITOLO IV - L'Amministrazione comunale |
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Capo I - Organi ed uffici |
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Sezione II - La Giunta municipale |
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Art. 57 - Composizione della Giunta municipale |
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Art. 58 - ElezioniLa Giunta municipale è eletta dal Consiglio comunale, nel suo seno, a maggioranza assoluta di voti. Se dopo due vot |
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Art. 59 - Sospensione e decadenza di diritto degli AssessoriGli Assessori sono sospesi dalla funzioni quando siano condannati, con sentenza di primo grado, ad una pena restrittiva della libertà personale della durata superiore a mesi sei per delitto commesso nella qualità di p |
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Art. 60 - Mozione di sfiduciaLa Giunta è responsabile di fronte al Consiglio, del quale deve godere la fiducia. |
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Art. 61 - Surrogazione degli assessoriQualora, nel corso del quinquennio, si renda necessaria la nuova elezione della Giunta municipale o di uno o più as |
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Art. 62 - Numero legale per la validità delle adunanzeLa Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei membri che la compongono a termini dell'art. 57. |
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Art. 64 - Deliberazioni di urgenzaTale facoltà non può essere esercitata relativamente alle attribuz |
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TITOLO IV - L'Amministrazione comunale |
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Capo I - Organi ed uffici |
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Sezione III - Il Sindaco |
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Art. 65 - FunzioniIl Sindaco è capo dell'Amministrazione comunale. |
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Art. 66 - ElezioneIl Sindaco è eletto dal Consiglio comunale nel suo seno, nella prima seduta. L'elezione del Sindaco non è valida se non è fatta con l'intervento di due terzi dei consiglieri in carica ed a m |
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Art. 67 - IneleggibilitàNon può essere eletto Sindaco: 1) chi trova |
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Art. 68 - Attribuzioni del SindacoIl Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale: 1) destina, nella prima adunanza della Giunta, gli Assessori ai singoli rami dell'Amministrazione; 2) sovrintende agli uffici e alle istituzioni comunali e firma gli atti del Comune; |
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Art. 69 - Provvedimenti contingibili ed urgentiIl Sindaco adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia, polizia locale ed igiene per motivi i sanità o di sicurezza pubblica. |
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Art. 70 - Delegati nelle borgate o frazioniNelle borgate o frazioni, che siano lontane dal capoluogo o presentino difficoltà di comunicazione con esso, il Sin |
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Art. 71 - Delegati nei quartieriNei Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, anche quando non siano divisi in borgate o frazioni, il Consiglio |
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Art. 72 - Vice SindacoIl Sindaco nomina tra gli Assessori il vice Sindaco, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. |
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Art. 74 |
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Art. 75 - Surrogazione al SindacoIn caso di vacanza dall'ufficio del Sindaco, il Consiglio comunale è convocato entro quindici giorni per procedere |
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Art. 76 - Rifiuto del Sindaco di rilascio di certificatoIn caso di rifiuto da parte del Sindaco al rilascio di certificati e di attestati previsti dalla legge, o di errori conten |
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Art. 77 - Distintivo del SindacoIl distintivo del Sindaco consiste in una fascia tricolore di seta, fregiata dallo stemma della Repubblica. La fascia si p |
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TITOLO IV - L'Amministrazione comunale |
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Capo II - Controlli sugli atti dei comuni |
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Art. 78 - Controllo di legittimità - Esame di merito |
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Art. 79 - Comunicazione delle deliberazioni |
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Art. 80 - Controllo preventivo di legittimità |
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Art. 81 - Controllo successivo di legittimità |
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Art. 81-bis. |
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Art. 82 - Esercizio dell'esame di merito |
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Art. 83 - Deliberazioni soggette ad esame di merito per i Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti |
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Art. 84 - Deliberazioni soggette ad esame di merito per i Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o capoluoghi di libero consorzio |
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Art. 85 - Deliberazioni soggette ad esame di merito per i Comuni con popolazione dai 20 mila ai 100 abitanti |
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Art. 86 - Deliberazioni soggette ad esame di merito per i Comuni con popolazione non superiore ai 20 mila abitanti |
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Art. 87 - Richiesta di chiarimenti |
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Art. 88 - Definitività dei provvedimenti della Commissione provinciale di controllo |
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Art. 89 - Attestazione del ricevimento dei verbali e delle deduzioni |
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Art. 90 - Servizio ispettivo |
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Art. 91 - Controllo sostitutivo |
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TITOLO IV - L'Amministrazione comunale |
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Capo III - Finanza e contabilità comunale |
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Art. 92 - InventarioIn ogni Comune debbono tenersi aggiornati l'inventario di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili e quello di tutti i titoli, atti, carte e scritture, relativ |
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Art. 93 - Beni patrimonialiI beni patrimoniali del Comune devono, di regola essere dati in affitto. |
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Art. 94 - Somme eccedenti i bisogni ordinariLe somme eccedenti i bisogni ordinari del Comune devono essere depositate ad interesse presso la Cassa depositi e prestiti |
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Art. 95 - ContrattiI contratti dei Comuni riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti, con le forme stabilite per i contratti dello Stato. È consentito di provvedere mediante licitazione privata: a) per i Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti quando si tratti: 1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 25.000.000; 2) di spesa che non superi annualmente le lire 5 milioni ed il Comune non resti obbligato oltre i |
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Art. 96 - Appalto concorsoPer lavori o forniture che richiedano competenza o mezzi di esecuzione speciali, i Comuni, su deliberazione adottata dal Consiglio nei modi previsti dall'ultimo comma dell'articolo precedente, |
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Art. 97 - Rogito di contrattiI segretari comunali possono rogare nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione comunale gli atti e i contratti previsti |
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Art. 98 - Progetti di opere pubbliche e parere tecnicoI progetti per le opere pubbliche dei Comuni sono compilati dagli uffici tecnici comunali. Qualora manchino tali uffici, ovvero quando la speciale natura delle opere, o particolari motivi di urgenza lo rendano necessario, la compilazione dei progetti può essere affidata a |
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Art. 99 - Capitolati generaliLe amministrazioni dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti devono predisporre un capitolato generale che c |
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Art. 100 - Divieto di pagamenti anticipatiIn nessun contratto per forniture, trasporti o lavori si può stipulare l'obbligo di far pagamenti, se non in ragion |
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Art. 101 - Esercizio diretto di pubblici serviziI Comuni possono assumere, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, l'impianto e l'esercizio diretto di pubblici servizi |
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Art. 102 - Servizio in economiaI servizi che, per la loro natura, possono farsi in economia sono determinati e disciplinati da speciali regolamenti comun |
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Art. 103 - Condizioni per contrarre mutuiI Comuni possono |
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Art. 104 - LimitiSalvi i casi previsti da leggi speciali, nessun mutuo può essere contratto dai Comuni se gli interessi di esso, aggiunti a quelli dei debiti o mutui di qualunque natura precedentemente contratti, facciano giungere le somme |
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Art. 105 - Spese del ComuneI Comuni sono tenuti ad assumere le spese indispensabili per la conservazione del patrimonio, per gli uffici e gli archivi |
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Art. 106 - Tesoreria comunaleOgni Comune ha un servizio di tesoreria. |
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Art. 107 - Verificazione di cassaIl Sindaco deve, ad intervalli non superiori a due mesi, procedere, in confronto del tesoriere, con l'assistenza del segre |
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Art. 108 - Esercizio finanziarioL'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Però, agli effetti |
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Art. 109 - Bilancio preventivoIl Consiglio comunale delibera, entro il 15 ottobre, il bilancio di previsione per l'anno successivo. |
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Art. 109-bis - Controllo sostitutivo per l'approvazione del bilancio |
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Art. 110 - Contabilità - Istituzioni comunaliLe contabilità delle istituzioni speciali amministrate direttamente dal Comune fanno parte del bilancio. |
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Art. 111 - Competenza dell'esercizio-Conto del bilancio - Conto generale del patrimonioLe entrate e le spese che si iscrivono in bilancio rappresentano la competenza dell'esercizio, cioè, per le entrate, quanto si crede che potranno produrre duran |
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Art. 112 - Avanzo e disavanzoAl bilancio dev'essere allegata una tabella dell'avanzo o del disavanzo degli esercizi precedenti, con la dimostrazione della condizione di esigibilità |
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Art. 113 - Fondo di riserva e per spese imprevistePer provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio è iscritta, in apposita catego |
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Art. 114 - Storni di fondiPer gli storni di fondi da un articolo all'altro della stessa categoria o da una categoria ad un'altra del bilancio, occor |
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Art. 115 - Entrate non comprese in bilancioTutte le entrate non comprese nel bilancio, che si verificano durante l'esercizio, devono essere date in carico al tesorie |
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Art. 116 - Applicazione e riscossione dei tributiNell'esercizio della potestà tributaria i Comuni dovranno attenersi alle direttive che, su proposta dell'Assessore |
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Art. 117 - Emissione mandati di pagamentoI mandati di pagamento sono sottoscritti dal Sindaco, da un Assessore e dal Segretario del Comune e contrassegnati dal rag |
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Art. 118 - Emissione mandatiSotto la più stretta responsabilità personale, il tesoriere non pagherà alcuna somma i cui mandati o pros |
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Art. 119 - Rendimento del contoIl tesoriere comunale è tenuto a rendere il conto entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio. |
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Art. 120 - Deliberazioni sul contoIl Consiglio comunale delibera sul conto entro il 31 ottobre successivo alla chiusura dell'esercizio. |
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Art. 121 - Esame del contoAlla scadenza del termine indicato nel secondo comma dell'articolo precedente, il conto è trasmesso, con la relativa del |
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Art. 122 - Giudizio sul contoQualora le risultanze della deliberazione del Consiglio comunale non siano contestate dal tesoriere, dagli amministratori o da qualsiasi contribuente e non contrastino con l'accertamento sommario di cui al secondo comma dell'articolo precedente, il conto, trascorsi tre |
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Art. 123 - AppelloAvverso le decisioni del consiglio di prefettura è ammesso appello alla Corte dei conti. |
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Art. 124 - Contabili di fattoSalve le sanzioni penali comminate contro coloro che usurpano pubbliche funzioni, chiunque, senza averne titolo, maneggia |
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TITOLO IV - L'Amministrazione comunale |
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Capo IV - Contravvenzioni |
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Artt. 125-129 |
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TITOLO V - L'Amministrazione del libero consorzio |
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Capo I - Organi ed uffici |
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Art. 130 - Organi del libero consorzio |
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Art. 131 - Segretario ed ufficio consortile |
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TITOLO V - L'Amministrazione del libero consorzio |
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Capo I - Organi ed uffici |
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Sezione I - Il Consiglio del libero consorzio |
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Art. 132 - Composizione |
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Art. 133 - Elezione |
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Art. 134 - Prima adunanza |
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Art. 135 - GiuramentoIl Consigliere anzi |
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Art. 136 - Adempimenti della prima adunanza |
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Art. 137 - Riunioni del Consiglio |
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Art. 138 - Convocazione del ConsiglioIl Consiglio è convocato dal Presidente della Giunta almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la adunanza, con avviso contenente l'ordine del giorno, da consegn |
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Art. 139 - Numero legale per la validità delle adunanze |
|
Art. 140 - Pubblicazione dell'ordine del giornoL'elenco degli oggetti da trattarsi dal Consiglio deve essere, a cura del segretario, pubblicato all'albo nei termini di c |
|
Art. 141 - Attribuzioni del Consiglio |
|
Art. 141-bis. |
|
Art. 142 - Elezione dei revisori del contoIl Consiglio elegge tre revisori del conto dell'esercizio corrente, scegliendoli tra i propri membri estranei alla Giunta |
|
Art. 143 - Decadenza del ConsiglioIl Consiglio decade altres&igr |
|
Art. 144 - Scioglimento del ConsiglioIl Consiglio è sciolto quando violi obblighi imposti dalla legge ovvero compia gravi e ripetute violazioni di legge, debitame |
|
Art. 145 - Commissario straordinario1. Con il decreto presidenziale che dichiara la decadenza del consiglio o ne pronuncia lo scioglimento è nominato un commissario straordinario scelto, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, "fra i funzionari direttivi dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica con almeno cinque anni di anzianità, anche non continuativa, presso il dipartimento regional |
|
Art. 146 - Nuove elezioni |
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TITOLO V - L'Amministrazione del libero consorzio |
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Capo I - Organi ed uffici |
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Sezione II - La Giunta del libero consorzio |
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Art. 147 - Composizione |
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Art. 148 - Elezioni |
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Art. 149 - Numero legale per la validità delle adunanze |
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Art. 150 - Funzioni della Giunta |
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Art. 151 - Deliberazioni di urgenza |
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Art. 152 - Delega di funzioni da parte della Giunta |
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Art. 153 - Sospensione e decadenza di diritto-Mozione di sfiducia |
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Art. 154 - Regolamento interno |
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TITOLO V - L'Amministrazione del libero consorzio |
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Capo I - Organi ed uffici |
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Sezione III - Il Presidente della Giunta del libero consorzio |
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Art. 155 |
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Art. 155-bis - Sospensione e decadenza di diritto. Mozione di sfiducia |
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Art. 156 - IneleggibilitàNon può essere eletto Presidente della Giunta: |
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Art. 157 - Attribuzioni |
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Art. 158 - Sostituzione |
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TITOLO V - L'Amministrazione del libero consorzio |
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Capo II - Controlli - Finanza e contabilità - Contravvenzioni |
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Art. 159 - Estensione al libero consorzio delle disposizioni relative ai ComuniPer quanto non previsto dal presente capo, sono estese al Libero consorzio, in quanto applicabili, le disposizioni dei cap |
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Art. 160 - Esame di merito |
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Art. 161 - Servizi di tesoreriaOgni libero consorzio ha un servizio di tesoreria. |
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Art. 162 - Avviso al pubblico delle deliberazioni e del deposito del contoIl Presidente della Giunta dà notizia dell'avvenuta deliberazione de conto e del deposito di esso, a norma dell'art |
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Art. 163 - Rogazione di contrattiI segretari dei liberi consorzi possono rogare, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione provinciale, i contratti di |
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Art. 164 |
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TITOLO VI - Disposizione comuni alle Amministrazioni dei Comuni e dei liberi Consorzi |
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Capo I - Rappresentanza elettiva |
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Art. 165 - Determinazione della rappresentanzaLa rappresentanza elettiva spettante ai Comuni e ai liberi consorzi è determinata in base alla popolazione resident |
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Art. 166 - Divieto di mandato imperativoNessun mandato imperativo può essere dato ai Consiglieri. |
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Art. 167 - Assunzione di funzioniI Consiglieri, gli Assessori, il Sindaco, il Presidente della Giunta del libero consorzio assumono le funzioni appena inse |
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Art. 168 - Processi verbali, elezione Sindaco, Assessori, Presidente della Giunta-AnnullamentoI processi verbali delle operazioni relative alla elezione degli Assessori, del Sindaco, degli Assessori dei liberi consor |
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Art. 169 - Consultazioni amministrative per il rinnovo degli organi elettivi dei comuni e delle province regionali |
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Art. 170 - Esercizio provvisorio di funzioniSalvo quanto è disposto dall'ultimo comma dell'articolo precedente, coloro che, a norma della presente legge, sono |
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Art. 171 - Ordine di anzianitàL'ordine di anzianità è determinato: |
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Art. 172 - Scadenza degli eletti in surrogazioneColoro che, nel corso del quadriennio, siano eletti in surrogazione di altri, rimangono in carica solo fino a quando vi sa |
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Art. 173 - Decadenza per mancata partecipazione alle seduteDecadono dalla carica i consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano: |
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Art. 174 - Dimissioni |
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Art. 175 - Preesistenza e sopravvenienza di cause d'ineleggibilità o di incompatibilitàLe condizioni previste come causa d'ineleggibilità o di incompatibilità per le cariche di Consigliere, di Assessore, di Sindaco e di Presidente della Giunta consortile rendono nulla la elezione, se preesistono, determinano la decadenza dall'ufficio se sopravv |
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Art. 176 - Astensione dalle deliberazioni e dalla partecipazione a servizi, appaltiI componenti dei Consigli, della Giunta municipale e della Giunta consortile, debbono astenersi dal prendere parte a deliberazioni riguardanti liti, ovvero oggetti, per i quali sussista un inte |
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Artt. 177-178 |
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TITOLO VI - Disposizione comuni alle Amministrazioni dei Comuni e dei liberi Consorzi |
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Capo II - Adunanze e deliberazioni |
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Art. 179 - Iniziativa delle proposteL'iniziativa delle proposte da sottoporsi ai Collegi spetta al Presidente e ai rispettivi componenti. |
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Art. 180 - Iscrizione delle proposte all'ordine del giornoNessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta nell'ordine del giorno e se gli at |
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Art. 181 - Seconda convocazione |
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Art. 182 - Pubblicità delle sedute dei ConsigliLe sedute dei Consigli sono pubblicate, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia dai Consiglieri stessi alt |
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Art. 183 - Computo del numero legale per la validità delle adunanzeNon si computano nel numero legale per la validità delle adunanze i membri che, prima della votazione, si siano all |
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Art. 184 - VotazioniI componenti dei Collegi votano ad alta voce per appello nominale o per alzata e seduta; sono prese a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche. |
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Art. 185 - Poteri di chi presiede le adunanzeChi presiede le adunanze provvede a mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni |
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Art. 186 - Assistenza del segretario alle adunanze. Verbali delle deliberazioniAlle adunanze assiste il segretario dell'ente, il quale redige i verbali delle deliberazioni. |
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Art. 187 - Dichiarazione di voto e rettifica di verbaliCiascun componente del Collegio ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno deter |
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Art. 188 - Modifica o revoca delle deliberazioniLe deliberazioni che importino modificazioni o revoca di deliberazioni esecutive si hanno come non avvenute ove esse non f |
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Art. 189 - Deliberazioni che importino speseLe deliberazioni dei Comuni e dei liberi consorzi che importino spese, debbono indicare l'ammontare di esse ed i mezzi per |
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Art. 190 - Consenso preventivo per esecuzione di opereChiunque intenda eseguire opere che possano in qualsiasi modo interessare la sicurezza o la solidità di costruzioni |
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Art. 191 - Potere d'inchiestaOgni Collegio, nell'ambito della propria competenza, può ordinare inchieste, affidandone l'esecuzione anche ad uno |
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TITOLO VI - Disposizione comuni alle Amministrazioni dei Comuni e dei liberi Consorzi |
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Capo III - Funzioni delegate |
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Art. 192 - Delega di funzioni da parte della RegioneLa delega delle funzioni amministrative della Regione ai liberi consorzi, ai Comuni e agli altri enti locali è data |
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Art. 193 - Oneri per la gestione di servizi delegatiNon potranno essere posti a carico dei Comuni, dei liberi consorzi, e degli altri enti locali, oneri per le gestioni di se |
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TITOLO VI - Disposizione comuni alle Amministrazioni dei Comuni e dei liberi Consorzi |
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Capo IV - Amministrazioni straordinarie |
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Art. 194 - DeliberazioniLe norme della presente legge concernenti l'assistenza del segretario, la redazione, la firma e la pubblicazione dei relat |
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Art. 195 - Sostituzione di caricheGli Amministratori straordinari dei Comuni e dei liberi consorzi provvedono, con nomine da farsi fra gli eleggibili a Cons |
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TITOLO VI - Disposizione comuni alle Amministrazioni dei Comuni e dei liberi Consorzi |
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Capo V - Albi - Pubblicazioni - Messi |
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Art. 196 - AlbiIl Comune e il libero consorzio hanno un albo per la pubblicazione delle deliberazioni e degli atti che devono essere port |
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Art. 197 - Pubblicazioni all'albo |
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Art. 198 - Ostensibilità dei regolamentiLa raccolta dei regolamenti dei Comuni e dei liberi consorzi e quella delle relative tariffe sono tenute a disposizione de |
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Art. 198-bis - Diritti di visione degli atti e di informazione |
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Art. 199 - Rilascio di copieOgni cittadino può avere copia integrale delle deliberazioni e dei regolamenti dei Comuni e dei liberi consorzi, previo pagamento dei relativi diritti di segreteria. I |
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Art. 200 - MessiOgni Comune e ogni libero consorzio hanno uno o più messi autorizzati a notificare gli atti delle rispettive Amministrazi |
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TITOLO VII - L'Amministrazione del consorzio per servizi di particolare interesse |
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Art. 201 - OrganiOgni consorzio di servizi ha un'assemblea consorziale, un Consiglio di Amministrazione ed un Presidente. |
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Art. 202 - Costituzione della rappresentanza consorzialeI rappresentanti dei Comuni e dei liberi consorzi nell'Amministrazione consorziale sono eletti dai rispettivi Consigli, co |
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Art. 203 - Durata in carica e giuramento degli AmministratoriL'Amministrazione consorziale dura in carica quattro anni, salvo che lo Statuto non disponga altrimenti. |
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Art. 204 - Segretario e personaleOgni consorzio dl servizi ha un segretario nominato dall'Assemblea consorziale. Con il consenso dell'Amministrazion |
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Art. 205 - SpeseIl concorso degli enti nelle spese consorziali è fissato di accordo tenendo conto di ogni elemento utile a determinare l'interesse concreto d |
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Art. 206 - Modifiche alla organizzazioneNegli stessi modi e con le stesse forme stabilite per la costituzione del consorzio di servizi, possono essere modificati |
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Art. 207 - RinvioSi applicano ai consorzi di servizi, per quanto riguarda, le loro funzioni, le deliberazioni, la finanza e la contabilit&a |
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Art. 208 - Commissione provinciale di controllo competente |
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Art. 209 - CessazioneI consorzi di servizi, anche se costituiti per disposizione di legge, cessano di pieno diritto per la decadenza del termine della loro du |
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Art. 210 - Scioglimento dell'Assemblea consorzialeL'Assemblea consorziale è sciolta quando: |
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Art. 211 - Ricostituzione della rappresentanzaL'ordinaria amministrazione dei consorzi di servizi, deve essere ricostituita nel termine di tre mesi prorogabili fino a s |
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Art. 212 - Amministrazione straordinaria |
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Art. 213 - Ripartizione del patrimonioQualora lo Statuto non disponga diversamente, in caso di cessazione del consorzio di servizi il patrimonio è ripart |
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TITOLO VIII - Impiegati e salariati |
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Capo I - Impiegati e salariati dei Comuni e dei liberi consorzi |
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Art. 214 - Regolamento specialePer ogni Comune e per ogni libero consorzio uno speciale regolamento provvede a disciplinare lo stato giuridico degli impiegati e salariati, determinando, in quanto non sia previsto dalla presente legge o dal regolamento per l'esecuzione della medesima: |
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Art. 215 - Commissione consultivaNei Comuni e nei liberi consorzi, il cui ufficio sia diviso in ripartizioni, il regolamento speciale deve, altresì, contener |
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Art. 216 - Requisiti generali per la nomina a dipendente comunale e provincialePer la nomina a dipendente dei comuni e delle province regionali è necessario, salvo i particolari requisiti richiesti nei singoli casi; |
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Art. 217 - Requisiti per la nomina a vice segretarioPer la nomina a vice-segretario di libero consorzio e comunale è richiesta la laurea in giurisprudenza o altra rico |
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Art. 218 - Pubblico concorsoÈ obbligatorio il pubblico concorso per la nomina degli impiegati amministrativi e tecnici del Comune e dei liberi |
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Art. 219 - Graduatoria degli idonei - Nomina dei vincitoriLe Commissioni giudicatrici dei concorsi formano una graduatoria in ordine d |
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Art. 220 - Precedenze e preferenze nell'ammissione a posti di dipendente comunale e provincialeLe norme che attribuiscono diritto di precedenza o di preferenza per l'assunzione agli impieghi statali sono estese all'am |
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Art. 221 - Periodo di esperimentoLa nomina dei dipendenti del Comune e del libero consorzio, acquista carattere di stabilità dopo il periodo di esper |
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Art. 222 - Computo di serviziI dipendenti dimessi per fine del periodo di esperimento e riammessi in servizio con o senza interruzione presso lo stesso |
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Art. 223 - Promessa e giuramentoGli impiegati e i salariati dei Comuni e dei liberi consorzi nominati in via provvisoria o di esperimento fanno solenne pr |
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Art. 224 - IncompatibilitàSalvo che la legge non disponga altrimenti, l'ufficio di dipendente comunale e consortile è incompatibile con ogni altro ufficio retribuito a carico dello Stato o di altro ente. |
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Art. 225 - Punizioni disciplinariSi applicano ai dipendenti comunali e consortili le punizioni disciplinari previste per gli impiegati civili delle Amminis |
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Art. 226 - Parere della Commissione di disciplinaLe punizioni disciplinari, fatta eccezione per la censura, non possono essere inflitte se non previo parere della Commissi |
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Art. 227 - Commissione di disciplina per gli impiegatiPer gli impiegati comunali la Commissione di disciplina è costituita: a) da due membri effettivi e due supplenti eletti ogni anno dal Consiglio fra i propri componenti; il più anziano di essi esercita le funzio |
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Art. 228 - Commissione di disciplina per i salariatiPer i salariati comunali la Commissione di disciplina è costituita dai membri previsti alle lett. a) e b) dell'articolo precede |
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Art. 229 - Decadenza dei membri della Commissione di disciplinaIl segretario e i dipendenti comunali e consortili, che fanno parte della Commissione di disciplina decadono di diritto da |
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Art. 230 - Sospensione cautelativa in pendenza di procedimento penaleQualora la gravità dei fatti lo esiga i dipendenti dei Comuni e dei liberi consorzi possono essere sospesi dall'ufficio fino a g |
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Art. 231 - Revoca della sospensione cautelativa per assoluzioneSe il procedimento penale che ha dato luogo al provvedimento indicato all'articolo precedente ha termine con sentenza definitiva che escluda l' |
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Art. 232 - Sospensione dal grado e dallo stipendio in seguito a condannaIl dipendente del Comune e del libero consorzio, condannato con sentenza passata in giudicato a pena restrittiva della lib |
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Art. 233 - Dimissioni volontarieLe dimissioni volontarie dei dipendenti dei Comuni e dei liberi consorzi dall'ufficio devono essere presentate per iscritt |
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Art. 234 - Licenziamento, dispensaI dipendenti dei Comuni e dei liberi consorzi possono essere in qualunque tempo licenziati per soppressione di posto o di riduzion |
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Art. 235 - Licenziamento per nomina conseguita con frodeI dipendenti del Comune e dei liberi consorzi che abbiano conseguito l'assunzione in servizio producendo documenti falsi o |
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Art. 236 - Dimissioni d'ufficio. Destituzione in seguito a condanna |
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Art. 237 - Scioglimento dei corpi organizzatiI Consigli comunali dei liberi consorzi hanno facoltà di sciogliere i corpi organizzati, quando non rispondano pi&u |
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Art. 238 - Copertura posti vacantiI posti dei dipendenti comunali e provinciali dimessi per fine del periodo di esperimento, licenziati, dispensati dal serv |
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Art. 239 - Criteri per la determinazione degli stipendi e dei salariIl trattamento economico degli impiegati e salariati dei Comuni e dei liberi consorzi è determinato tenendo conto delle condizioni finanziarie degli en |
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Art. 240 - Pagamento stipendi e salariGli stipendi ed i salari dei dipendenti comunali e provinciali sono pagati a rate mensili posticipate. |
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Art. 241 - Obbligo dell'esattore di corrispondere stipendi e salari ai dipendenti comunaliL'esattore delle imposte dirette, anche se non sia tesoriere comunale, ha l'obbligo di soddisfare, nonostante la deficienza di fondi di cassa, |
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Art. 242 - Diritti quesitiI Comuni e i liberi consorzi non possono modificare, in danno dei propri dipendenti di ruolo, il trattamento economico gi& |
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TITOLO VIII - Impiegati e salariati |
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Capo II - Impiegati e salariati dei consorzi di servizi |
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Art. 243 - Norma di rinvioLe disposizioni del presente titolo si applicano, in quanto compatibili, ai dipendenti dei consorzi di servizi. |
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TITOLO IX - Responsabilità degli amministratori, degli impiegati e di chi maneggia pubblico denaro - Azione popolare |
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Art. 244 - Responsabilità amministrativaGli Amministratori dei Comuni, dei liberi consorzi e dei consorzi di servizi rispondono in solido dei danni che abbiano arrecato ai rispettivi enti, per avere: a) effettuato spese, o contratto impegni di spese, non previste in bilancio o non |
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Art. 245 - Accertamento amministrativoNei casi previsti dall'articolo precedente, l'accertamento del danno deve essere fatto in via amministrativa dalla Commiss |
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Art. 246 - Obbligo di rimborsoGli amministratori e gli impiegati dei Comuni, dei liberi consorzi e dei consorzi di servizi sono tenuti rimborsare gli en |
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Art. 247 - Responsabilità per detenzione di carte e documentiGli Amministratori e i dipendenti dei Comuni, dei liberi consorzi e consorzi di servizi sono responsabili delle carte e dei documenti loro affidati. |
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Art. 248 - Azione di responsabilità a carico degli AmministratoriL'azione di responsabilità a carico degli amministratori è promossa dalla Commissione provinciale di control |
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Art. 249 - Giudizio sulle responsabilitàPer far valere le responsabilità previste dai precedenti articoli, si applicano le disposizioni delle leggi in vigo |
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Art. 250 - Responsabilità civileGli Amministratori e gli impiegati dei Comuni, dei liberi consorzi e dei consorzi di servizi, nonché delle istituzi |
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Art. 251 - Esenzione da responsabilitàSono esenti da responsabilità: a) i componenti dei Collegi amminis |
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Art. 252 - Accertamento del danno in via amministrativa.L'accertamento dei danni arrecati ai Comuni, ai liberi consorzi e ai consorzi di servizi, con dolo o colpa grave, dai rispettivi amministratori o impiegati, è fatto in via amministrativa dalla Commissione provinciale di controllo. |
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Art. 253 - Competenza dell'autorità giudiziariaL'azione per far valere la responsabilità nei casi previsti agli artt. 250, 251, lett. c), e 252 per quanto si rife |
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Art. 254 - Riscossione di somme a carico dei responsabiliLe somme delle quali gli amministratori e i dipendenti comunali siano dichiarati responsabili sono riscosse nei modi e nel |
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Art. 255 |
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TITOLO X - Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 256 - TributiFino a quando non sarà provveduto alla riforma della vigente legislazione sulla finanza locale, i Comuni e i liberi |
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Art. 257 - Sgravi di oneri per servizi svolti nell'interesse dello Stato e della Regione |
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Art. 258 - Assegnazione ai Comuni delle imposte sui fabbricati non rurali |
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Art. 259 - Compartecipazione dei Comuni all'imposta fondiariaI Comuni partecipano all'imposta fondiaria in misura del 75% del relativo gettito annuo, che è impartito con decret |
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Art. 260 - Sgravi di oneri per servizi svolti dal libero consorzio per conto dello Stato e della Regione |
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Art. 261 - Compartecipazione dei liberi consorzi all'imposta fondiariaI liberi consorzi partecipano all'imposta fondiaria in misura del 20% del relativo gettito riscosso nell'esercizio finanziario precedente, che è rip |
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Art. 262 |
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Art. 263 - Stato giuridico e trattamento economico del segretarioLo stato giuridico ed il trattamento economico dei segretari comunali e dei liberi consorzi sono regolati dalla L. 27 giug |
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Art. 264 - Passaggio del personale e trattamento economicoI liberi consorzi si avvalgono del personale dei soppressi enti autarchici provinciali, al quale restano garantiti i dirit |
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Art. 265 - Riesame, annullamento e revoca degli atti amministrativiPer quanto riguarda i ricorsi gerarchici, l'annullamento d'ufficio e la revoca degli atti amministrativi, continueranno ad |
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Art. 266 - Amministrazione straordinaria |
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Art. 267 - Delegato - Vice delegati - ConsultoriFino a quando l'Assemblea regionale non avrà provveduto ad emanare le norme per la elezione dei Consigli dei liberi consorzi, questi saranno amministrati da un delegato regionale nominato co |
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Art. 269 |
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