Articolo modificato dall'art. 44, della L.R. 31/03/1972, n. 19 e, successivamente, abrogato dall'art. 31, della L.R. 03/12/1991, n. 44, così recitava:

“Art. 91 - Controllo sostitutivo

Quando gli organi dell'Amministrazione dei Comuni omettono, sebbene previamente diffidati, o non siano in grado di compiere atti obbligatori per legge, vi provvede l'Assessore agli enti locali a mezzo di un Commissario, la cui durata in carica non può eccedere il termine di un mese, salvo proroga fino a tre mesi, per gravi e giustificati motivi di carattere amministrativo.

Quando si tratta di strumenti urbanistici, l'Assessore vi provvede comunque, decorsi tre mesi dal deposito degli elaborati del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, ovvero decorsi tre mesi dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle osservazioni di cui all'art. 9, capoverso, della legge. 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

Alle spese per il Commissario provvede l'ente interessato, salvo rivalsa a carico degli amministratori eventualmente responsabili.”

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