Articolo abrogato dall'art. 31, della L.R. 03/12/1991, n. 44, così recitava:

“Art. 34 - Incompatibilità

Non possono far parte della Commissione provinciale di controllo:

a) i senatori ed i deputati al Parlamento nazionale ed i deputati alla Assemblea regionale;

b) i Consiglieri di consorzio e comunali, nonché gli amministratori di ogni altro ente locale sottoposto al controllo della commissione;

c) gli stipendiati, i salariati ed i contabili del libero consorzio, dei Comuni e degli altri enti indicati alla lettera b);

d) gli esattori comunali ed i ricevitori del libero consorzio durante l'esercizio dell'esattoria e della ricevitoria, nonché i loro parenti fino al quarto grado e gli affini al secondo grado;

e) i magistrati dell'ordine giudiziario ed amministrativo in carica.”

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