Il Governo regionale era stato delegato ad emanare norme in materia di ordinamento amministrativo degli enti locali con L.R. 18/03/1955, n. 17. In forza di tale delega veniva approvato in un primo tempo il D. Leg.vo 16/06/1955, che impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto siciliano, fu dichiarato parzialmente illegittimo dall'Alta Corte per la Regione siciliana con Sent. Corte Cost. 04/10/1955. Il Governo regionale approvò allora il D. Leg.vo 29/10/1955, n. 6 in forza della potestà conferitagli con il secondo comma dell'art. 1 della L.R. 18/03/1955, n. 17, sopraindicata, tenendo conto delle norme del precedente decreto delegato riconosciute legittime dalla Corte Costituzionale.

Successivamente, però, tenuto conto del fatto che la Corte Costituzionale ha ritenuto non ammissibile in Sicilia la delegazione di potestà legislativa al Governo della Regione (sentt. n. 32 del 1961, n. 51 del 1962, n. 45 del 1967 ed ordinanze n. 70 del 1974 e n. 26 del 1968), il Legislatore regionale ha emanato la presente legge regionale, dalla quale trae - oggi - forza normativa il citato D. Leg.vo 29/10/1955, n. 6.

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