Articolo abrogato dall’art. 61, della L.R. 06/03/1986, n. 9, così recitava:

“Art. 21 - Soppressione del libero consorzio

Il libero consorzio che, per effetto del distacco di uno o più comuni che lo compongono, non raggiunga il numero minimo di Comuni o di popolazione prescritti dall'art. 19, può essere soppresso con legge della Regione, sentiti i Consigli del libero consorzio e dei Comuni interessati.”

Dalla redazione