Articolo modificato dall'art. 3, della L.R. 22/03/1968, n. 4 e, successivamente, abrogato dall'art. 61, della L.R. 06/03/1986, n. 9.

Si veda l'art. 31, della L.R. 06/03/1986, n. 9 e, successivamente, l’art. 33, comma 2, della L. 08/06/1990, n. 142, come recepita dall'art. 1, della L.R. 11/121991, n. 48.

L’articolo così recitava:

“Art. 147 - Composizione

La Giunta del libero consorzio è composta dal Presidente e di:

a) dieci assessori nei consorzi con popolazione superiore a 500 mila abitanti;

b) otto assessori negli altri consorzi.”

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