Ai sensi dell'art. 63, comma 3, della L.R. 01/09/1993, n. 26 le disposizioni di cui al presente articolo cessano di trovare applicazione con decorrenza dalla effettuazione delle prime elezioni congiunte del consiglio e del presidente della provincia regionale.

Si vedano gli artt. 27 e 28, della L.R. 06/03/1986, n. 9.

L’articolo così recitava:

“Art. 134 - Prima adunanza

Entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti, il Consiglio del libero consorzio tiene la sua prima adunanza.

La convocazione è disposta dal Presidente della Giunta provinciale uscente, con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la adunanza.

Qualora il Presidente della Giunta non provveda, la convocazione è disposta dal Consigliere nuovo eletto più anziano di età, il quale assume la presidenza provvisoria dell'adunanza fino alla elezione del nuovo Presidente.”

Dalla redazione