Articolo sostituito dall'art. 14, della L.R. 21/02/1976, n. 1 e, successivamente, dall'art. 61, della L.R. 06/03/1986, n. 9.

Si veda l’art. 32, della L. 08/06/1990, n. 142, come recepita dall'art. 1, della L.R. 11/12/1991, n. 48 e l’art. 29, della L.R. 06/03/1986, n. 9.

L’articolo così recitava:

“Art. 141 - Attribuzioni del Consiglio

Sono di competenza del Consiglio le seguenti materie:

1) organizzazione generale degli uffici e sei servizi dell'ente;

2) consorzi ed assunzioni dei dipendenti dell'ente e delle relative istituzioni;

3) regolamenti dell'ente o concernenti le istituzioni appartenenti al libero consorzio;

4) bilancio preventivo, conto consuntivo, storno di fondi;

5) nuove e maggiori spese alle quali possa provvedersi con imputazione al fondo delle spese impreviste o con prelevamento dal fondo di riserva;

6) tributi provinciali e regolamenti relativi;

7) emissioni di obbligazioni o di prestiti pubblici;

8) alienazioni ed acquisti di mobili ed immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, locazioni e transazioni, quando il valore dei contratti sia superiore a 180 milioni di lire o a 10 milioni di lire se si tratta di mobili;

9) assunzione diretta ed appalti di pubblici servizi;

10) costituzione di consorzi facoltativi o partecipazione ai medesimi;

11) proposte e pareri riguardanti variazioni della composizione del libero consorzio e della circoscrizione territoriale dei Comuni in esso compresi;

12) creazione di istituzioni pubbliche consortili ed assunzione di servizi di interesse consortile;

13) nomina dei revisori dei conti;

14) nomina dei rappresentanti del libero consorzio presso enti ed organismi esterni;

15) tutti gli altri affari per i quali la legge richiede la deliberazione del Consiglio.”

Dalla redazione