Articolo abrogato dall'art. 31, della L.R. 03/12/1991, n. 44, così recitava:

“Art. 160 - Esame di merito

Sono sottoposte alla Commissione provinciale di controllo, per l'esame dall'art. 82 le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:

1) bilancio preventivo e storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisca a spese facoltative;

2) applicazione dei tributi e regolamenti relativi;

3) acquisto di azioni industriali;

4) impiegati di denaro, che eccedono nell'anno le lire 2.000.000 quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso istituti di credito autorizzati dalla legge, od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

5) alienazione d'immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di L. 2.000.000, nonché la costituzione di servitù passive o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta;

6) locazione e conduzione d'immobili oltre i 12 anni e quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di L. 1.000.000;

7) assunzione diretta dei pubblici servizi;

8) regolamenti deliberati a norma di legge e in particolare i regolamenti organici del personale e quelli relativi all'uso dei beni consortili;

9) creazione di istituzioni pubbliche a spese del libero consorzio;

10) liti attive o passive e transazioni, quando il relativo valore ecceda le lire 1.000.000 ovvero sia indeterminato.”

Dalla redazione