Articolo modificato dall'art. 22, della L.R. 27/04/1973, n. 19 e, successivamente, abrogato dall'art. 57, della L.R. 27/04/1999, n. 10.

Si vedano gli artt. 99 e 100, del D. Pres. R. 29/10/1957, n. 3.

L’articolo così recitava:

“Art. 257 - Sgravi di oneri per servizi svolti nell'interesse dello Stato e della Regione

Gli oneri gravanti sui Comuni per i servizi sottoelencati, in quanto importino un effettivo aggravio di spesa, sono posti a carico della Regione:

1) manutenzione e custodia dei sepolcreti di guerra e delle sepolture militari esistenti nei cimiteri civili;

2) locali per la seduta dei Consigli e delle Commissioni mobili di leva, arredamento, oggetti di cancelleria, pulizia, riscaldamento dei locali stessi e personale all'uopo occorrente;

3) locali e personale assistente al verificatore per la verifica periodica dei pesi e delle misure;

4) alloggio ai carabinieri, agli ufficiali e alle truppe di transito, al personale dell'aeronautica, della guardia di finanza;

5) spesa per l'impianto e la sistemazione dei campi di tiro a segno e per la dotazione di armamento;

6) canoni di manutenzione delle linee telegrafiche;

7) canoni per gli uffici telegrafici;

8) servizio di requisizione dei quadrupedi e veicoli per l'esercito;

9) censimenti e rivelazioni statistiche statali e regionali;

10) ufficio del conciliatore;

11) compilazione degli elenchi dei cittadini aventi i requisiti per essere nominati giudici popolari;

12) contributi a favore dell'ente radio televisione italiana;

13) somministrazioni dei locali e dei mobili per le stazioni di monta ippica;

14) provvista di acqua ed illuminazione di locali destinati a servizi per conto dello Stato o della Regione;

15) spese per le elezioni dei deputati all'Assemblea regionale siciliana;

16) servizio di anagrafe del bestiame.

La Regione promuoverà appositi accordi con lo Stato per il rimborso delle spese relative ai servizi ad esso spettanti.”

Dalla redazione