Articolo abrogato dall'art. 31, della L.R. 03/12/1991, n. 44, così recitava:

“Art. 82 - Esercizio dell'esame di merito

L'esame di merito si esercita mediante richiesta motivata della Commissione provinciale di controllo all'organo deliberante di riesaminare la deliberazione.

Le deliberazioni divengono esecutive se la richiesta di riesame non è fatta entro 20 giorni dal ricevimento delle medesime o entro quaranta giorni se si tratta di deliberazioni concernenti il bilancio.

Se, prima della scadenza di detto termine, la Commissione dà comunicazione di non avere riscontrato motivi di merito per chiederne il riesame, le deliberazioni suddette divengono esecutive alla data della comunicazione stessa.

Le deliberazioni, delle quali la Commissione abbia chiesto il riesame, possono essere confermate a maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'organo deliberante.

La deliberazione confermata senza modificazioni non può essere annullata per vizio di legittimità che sussisteva nella prima deliberazione. Essa ha effetto dalla data della prima deliberazione.

Alla conferma della deliberazione l'ente non può procedere durante i periodi di amministrazione straordinaria.

L'esame di merito deve essere preceduto da quello di legittimità.

Ove venga riscontrato un vizio di legittimità, la Commissione provvede a norma dell'art. 80.”

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