Articolo abrogato dall'art. 129, comma 3, della L.R. 26/03/2002, n. 2.

Si vedano gli artt. 99 e 100, del D. Pres. R. 29/10/1957, n. 3. Le spese di cui ai nn. 1 e 2 sono state trasferite, dal 1° luglio 1959, a carico dello Stato, con l'art. 1, della L. 16/09/1960, n. 1014.

L’articolo così recitava:

“Art. 260 - Sgravi di oneri per servizi svolti dal libero consorzio per conto dello Stato e della Regione

Gli oneri gravanti sul libero consorzio per i servizi sottoelencati, in quanto importino un effettivo aggravio di spesa, sono posti a carico della Regione:

1) locali per gli uffici di Prefettura e spesa per l'alloggio del Prefetto;

2) locali per gli uffici provinciali, per i Commissariati e per le delegazioni suburbane di pubblica sicurezza e per gli uffici distaccati di pubblica sicurezza;

3) contributi delle spese per l'impianto e la sistemazione dei campi di tiro a segno e per la dotazione di armamento;

4) progettazione di opere pubbliche eseguite per conto della Regione.

La Regione promuoverà appositi accorsi con lo Stato per il rimborso delle spese relative indicati dal numero 1 al numero 3.”

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