Articolo sostituito dall'art. 5, della L.R. 21/02/1976, n. 1 e, successivamente, abrogato dall'art. 31, della L.R. 03/12/1991, n. 44, così recitava:

“Art. 33 - Sostituzioni

Nell'ipotesi di dimissione, morte o di qualsiasi causa di cessazione dalla carica di un membro elettivo della Commissione provinciale di controllo, il Presidente della Regione ne dà immediata comunicazione all'Assemblea regionale per la elezione di un nuovo membro, il quale rimane in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.

Sino a quando l'Assemblea non avrà provveduto alla nuova nomina, la Commissione provinciale di controllo continua a funzionare con i soli componenti in carica, salvo il disposto dell'art. 36, primo comma.”

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