Articolo modificato dall'art. 17, della L.R. 21/02/1976, n. 1 e, successivamente, abrogato dall'art. 61, della L.R. 06/03/1986, n. 9.

Si veda l'art. 1, comma 2, della L.R. 09/10/1965, n. 26.

L’articolo così recitava:

“Art. 151 - Deliberazioni di urgenza

La Giunta nei casi di urgenza e di necessità, può deliberare sulle materie di competenza del Consiglio, salvo ratifica.

Le deliberazioni adottate ai sensi del comma precedente perdono efficacia se non sono ratificate dal Consiglio del libero consorzio entro sessanta giorni dalla data di adozione.

In caso di mancata ratifica, rimangono salvi gli effetti già prodotti dall'atto.”

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