Articolo abrogato dall'art. 61, della L.R. 06/03/1986, n. 9.

Si veda l’art. 7, della L.R. 06/03/1986, n. 9.

L’articolo così recitava:

“Art. 20 - Distacco di Comuni

Il Comune che intende distaccarsi dal libero consorzio del quale fa parte per aggregarsi ad altro col quale confina od abbia maggiore affinità di interessi, morali e materiali, deve adottare due successive deliberazioni con le stesse modalità previste per la costituzione.

Il Comune non può distaccarsi dal libero consorzio al quale si è voluto associare se non siano trascorsi almeno dieci anni dalla sua aggregazione.

Il passaggio di un Comune da un libero consorzio ad un altro è approvato con legge della Regione, sentiti i consigli dei liberi consorzi interessati.”

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