Articolo abrogato dall'art. 61, della L.R. 06/03/1986, n. 9.

Si veda l'art. 108, del D. Pres. R. 29/10/1957, n. 3.

L’articolo così recitava

“Art. 266 - Amministrazione straordinaria

I Comuni debbono adottare le deliberazioni previste dall'art. 14 per la costituzione in libero consorzio, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Fino a quando non sarà costituito il libero consorzio avente, per statuto, anche le funzioni dei soppressi enti autarchici provinciali, le funzioni stesse sono esercitate, in via transitoria, da una Amministrazione straordinaria, la quale provvede anche alla gestione provvisoria dei beni dell'ente soppresso.

L'Amministrazione straordinaria è retta da un Consiglio, da una Giunta e da un Presidente della Giunta.

Per la costituzione dei predetti organi e per il loro funzionamento, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel titolo quinto della presente legge.

Con la legge di approvazione dello Statuto i beni dei cessati enti autarchici provinciali sono attribuiti ai liberi consorzi proporzionalmente alla popolazione dei Comuni associati.”

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