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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sicilia 03/05/2001, n. 6
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 09/05/2024, n. 17
- Sent. Corte Cost. 04/01/2024, n. 1
- L.R. 22/02/2023, n. 2
- L.R. 11/08/2017, n. 16
- L.R. 07/05/2015, n. 9
- L.R. 21/08/2007, n. 15
- L.R. 22/12/2005, n. 20
- L.R. 19/05/2005, n. 5
- L.R. 31/05/2004, n. 9
- L.R. 16/04/2003, n. 4
- L.R. 26/03/2002, n. 2
- Avviso di rettifica in B.U. 25/05/2001, n. 26
- Avviso di rettifica in B.U. 18/05/2001, n. 24
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TITOLO I - Omissis
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TITOLO II - Disposizioni in materia di entrate |
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Art. 4 - Omissis
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Art. 5 - Tributo ambientale |
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Art. 6 - Tassa per i rifiuti solidi urbani1. L'importo della tassa ed accessori dovuti per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani per i locali adibiti a sede di istituti scolasti |
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Art. 7 - Art. 8 - Omissis
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TITOLO III - Disposizioni in materia di spese |
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Art. 9 - Art. 12 - Omissis
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Art. 13 - Strutture museali1. Al fine di agevolare lo sviluppo di sistemi economici intorno alla fruizione dei beni artistici, archeologici e museali, di archeologia industriale |
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Art. 14 - Art. 48 - Omissis
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Art. 49 - Osservatorio permanente sulla criminalità organizzata.1. Nell'ambito delle iniziative previste dal POR Sicilia 2000-2006 per la sicurezza e la legalità, è istituito l'Osservatorio permanente sulla criminalità organizzata quale strumento di garanzia di trasparenza nella gestione di fondi regionali, statali e comunitari, con particolare riferimento ai fondi di cui alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. L'Osservatorio è organo di consulenza della Presidenza della Regione e degli enti locali territoriali anche per la gestione dei fondi strutturali comunitari relativi ai cofinanziamenti in Sicilia; contribuisce, altresì, ad incrementare lo studio dei problemi concernenti il fenomeno della criminalità organizzata, nei suoi asp |
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Art. 50 - Omissis
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TITOLO IV - Disposizioni in materia di bilancio e contabilità |
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Art. 52 - Art. 55 - Omissis
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Art. 56 - Abrogazioni e modifiche di norme e proroga termini1-4. Omissis 5. Il termine di cui all'articolo 68, comma 8 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, riguardante la conferma da parte della Giunta regionale degli Organi collegiali di ciascun ramo dell'Amministrazione regionale, è prorogato al 30 settembre 2001. 6-10. Omissis 11. All'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, a |
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TITOLO V - Disposizioni in materia di organizzazione amministrativa e di razionalizzazione della spesa |
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Art. 57 - Art. 66 - Omissis
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Art. 67 - Adeguamento strutture sanitarie1. Al fine di consentire la pianificazione e la programmazione delle risorse finanziarie necessarie per l'adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche e private al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, la Regione determina, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio dell'attività sanitaria da parte delle strutture pubbliche e private, e quelli ulteriori in attuazione del |
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Art. 68 - Omissis
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Art. 69 - Acquisizione beni mobili ed immobili1. La Regione può acquisire beni mobili e immobili di proprietà delle società i |
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Art. 70 - Utilizzo beni immobili1. La Regione può utilizzare a titolo gratuito per fini istituzionali i beni immobili di proprietà degli enti e delle aziende autonome, finanziati da |
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Art. 71 - Art. 88 - Omissis
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TITOLO VI - Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica, urbanistica, ambiente e lavori pubblici |
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Art. 89 - Norme urbanistiche1. Ai fini dell'approvazione dei progetti relativi agli interventi cofinanziati con il POR Sicilia 2000/2006 e con i Programmi operativi nazionali e che comportino varianti agli strumenti urbanistici comunali, il sindaco del comune interessato indice una conferenza di servizi con le modalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, dandone avviso pubblico ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. In caso di opere di interesse intercomunale, la conferenza viene indetta dal presidente della provincia. 2. Nelle more dell'approvazione della legge di riforma dei consorzi ASI e del coordinamento con la normativa concernente i piani comunali per gli insediamenti produttivi e le aree artigianali, gli insediamenti produttivi esistenti nella zona D degli strumenti urbanistici comunali già regolarmente autorizzati, possono effettuare, in deroga alle disposizioni contenute negli stessi strumenti urbanistici, gli ampliamenti degli immobili aziendali strettamente necessari e motivati da esigenze produttive in misura non superiore al 30 per cento della superficie coperta e sempre che non abbiano in precedenza usufruito di deroghe ampliative. 3. Le disposizioni previste dall'articolo 35 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, relative agli insediamenti produttivi in verde agricolo, si applicano a tutti gli interventi inseriti oltre che nei contratti d'area ed in altri analoghi strume |
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Art. 90 - Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione e tutela ambientale, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni, da esercitarsi nel rispetto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni è istituita l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in sigla (A.R.P.A) ente strumentale della Regione e di seguito denominata "Agenzia" con sede in Palermo. 2. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica, gestionale, amministrativa e contabile ed è posta sotto la vigilanza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente da cui promanano gli indirizzi programmatici. 2-bis. Al personale dell'Agenzia, ivi comprese le figure dirigenziali, si applica il Contratto collettivo nazionale del servizio sanitario. N7 2-ter. L'Agenzia è definita e qualificata quale ente del settore sanitario di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e di cui alla legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25. N9 2-quater. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la Salute e dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentite le Commissioni legislative competenti dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabilite le modalità applicative del disposto di cui all'ultimo periodo del comma 10. N9 3. La Regione e gli enti pubblici sia singoli che consorziati devono avvalersi delle funzioni e dei servizi dell'Agenzia per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge in materia di prevenzione e di controllo ambientale. Le aziende unità sanitarie locali, ai sensi dell |
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Art. 91 - Norme sulla valutazione di impatto ambientale1. Nell'ambito della Regione siciliana la valutazione di impatto ambientale viene svolta nel rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal D.P.R. 12 aprile 1996 atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e dal D.P.C.M. del 3 settembre 1999, nonché dalle disposizioni contenute nel presente articolo. 2. L'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale è l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. 3. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, ai fin |
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Art. 92 - Accertamento requisiti soci cooperative edilizie |
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Art. 93 - Art. 94 - Omissis
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Art. 96 - Omissis
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Art. 97 - Assegnazione aree per interventi edilizia sovvenzionata e convenzionata1. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente nomina il commissario ad acta, che assume i poteri del consiglio comunale e della giunta munici |
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Art. 98 - Art. 99 - Omissis
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Art. 100 - Disposizioni in materia di concessione di opere pubbliche1. All'articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, dopo il c |
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TITOLO VII - Disposizioni per l'attuazione degli interventi del POR Sicilia 2000/2006, per la semplificazione delle relative procedure ed interventi a sostegno dei settori produttivi |
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Art. 101 - Art. 105 - Omissis
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Art. 106 - Programmi triennali opere pubbliche.1. In deroga al disposto dell'articolo 3, comma 1, della legge re |
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Art. 107 - Programmi regionali opere pubbliche1. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 198 |
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Art. 108 - Appalti di servizi1. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22 e all'articolo 19, comma 2, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, e, comunque, per non pi� |
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Art. 109 - Omissis
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Art. 110 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 321. Alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono apportate le modifiche e le integrazioni di cui al presente articolo. 2. All'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole "del tasso applicato alle operazioni di credito, comunque non superiore al limite massimo stabilito alla lettera a)", sono sostituite con le parole "del tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea per ogni Stato membro per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti di Stato, senza alcuna maggiorazione.". 3. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 16 non si applicano alle operazioni a tasso agevolato perfezionate nei limiti della regola comunitaria "de minimis" prima dell'entrata in vigore della presente legge. 4. All'articolo 26, comma 1, le parole da "volti" a "paese estero" sono sostituite dalle parole "volti alla realizzazione dei progetti di cui alla misura 4.1.4 del POR Sicilia 2000/2006".N4 5. All'articolo 27, comma 1, sopprimere le parole "attraverso appositi bandi"; al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente: "b) contributi in favore di iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi su base territoriale"; al comma 3 sopprimere le parole da "il quale stabilisce" fino alla fine; al comma 4 sostituire le parole "per il finanziamento dei predetti PIT" con le parole "su base territoriale". 6. All'articolo 28, comma 1, sopprimere le parole "e nel limite del 35 per cento delle disponibilità economiche delle relative misure". 7. Gli aiuti di cui all'articolo 38 possono essere erogati nell'ambito della regola "de minimis". 8. All'articolo 43, dopo il comma 5, è aggiunto il seg |
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Art. 111 - Interventi a favore dell'artigianato e norme transitorie1. Agli articoli 48, comma 1, 49, comma 1, e 52, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 le parole "l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca", sono sostituite dalle seguenti "La Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS)". Per le finalità di cui agli |
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Art. 112 - Art. 114 - Omissis
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Art. 116 - Art. 117 - Omissis
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Art. 118 - Contratti di programma regionali1. Gli aiuti di Stato di cui alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 possono essere concessi anche tramite contratti di programma regionali. 2. I contratti di programma regionali sono utilizzati per la realizzazione di grandi investimenti legati allo sviluppo integrato del territorio o comunque aventi contenuto innovativo. |
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Art. 120 - Art. 121 - Omissis
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TITOLO VIII - Norme in materia di parchi, riserve naturali e difesa del suolo |
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Art. 122 - Progetti integrati territoriali ricadenti nei parchi e riserve naturali1. Nelle more dell'approvazione degli strumenti pianificatori dei Parchi e delle riserve naturali, l'approvazione e la realizzazione delle opere ivi ri |
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Art. 123 - Programmi di intervento1. I programmi di intervento dei Parchi regionali, di cui all'articolo 24 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come sostituito dall'articolo 27 della |
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Art. 124 - Pareri tecnici1. I pareri tecnici sui progetti di opere pubbliche degli Enti parco sono espressi dai settori tecnici di ciascun Ente per progetti di importo sino a 2 |
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Art. 125 - Nulla osta Ente parco1. Il comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, sostit |
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Art. 126 - Comitato esecutivo1. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, della legge re |
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Art. 127 - Fondo per la progettazione1. Per la progettazione degli interventi di sistemazione idraulico forestale e di difesa del suolo a carico del bilancio di previsione dell'Assessorato regionale dell'agricolt |
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Art. 128 - Programma triennale delle opere pubbliche per le riserve naturali1. All'attuazione del programma triennale delle opere pubbliche dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per il settore riserve natura |
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Art. 129 - Omissis
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Art. 130 - Piano stralcio di bacino1. In attesa della emanazione di un'organica normativa in materia di difesa del suolo al fine di ottemperare a quanto previsto dal Programma operativo regionale 2000-2006 e di dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 267, alla legge 13 luglio 1999, n. 226, e alla legge 11 dicembre 2000, n. 365, co |
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Art. 131 - Pareri. Riduzione di termini1. Per l'emanazione dei provvedimenti di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in materia di tutela dell'ambiente i term |
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Art. 132 - Autorizzazione integrata ambientale1. Ai fini dell'attuazione in Sicilia del decreto legislativo 4 agost |
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Art. 133 - Effetti della manovra finanziaria1. Gli effetti della manovra finanziaria derivanti dalla presente legge sono indicati nell'allegato prospetto. |
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Art. 134 |
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Prospetto e tabelle A-F - Omissis
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