Articolo modificato dall'art. 19, della L.R. 21/02/1976, n. 1 e, successivamente, abrogato dall'art. 31, della L.R. 03/12/1991, n. 44, così recitava:

“Art. 197 - Pubblicazioni all'albo

Le deliberazioni delle Amministrazioni dei Comuni e dei liberi consorzi sono pubblicate mediante affissione della copia integrale di esse all'albo durante il primo giorno festivo successivo alla data dell'atto. Con le stesse modalità sono altresì pubblicati gli atti di concessione nonché le licenze edilizie comunali.

I regolamenti dei comuni e dei liberi consorzi, prima dell'entrata in vigore, sono pubblicati all'albo per quindici giorni consecutivi.

Il segretario del comune e del libero consorzio è responsabile della pubblicazione.”

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