Articolo abrogato dall'art. 31, della L.R. 03/12/1991, n. 44, così recitava:

“Art. 36 - Condizioni per la validità delle adunanze e delle deliberazioni

Per la validità delle adunanze della Commissione provinciale di controllo è necessario l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

La commissione delibera in seduta segreta a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del presidente.

I provvedimenti istruttori sono sottoscritti dal presidente e dal segretario; quelli definitivi sono sottoscritti dal presidente, dal relatore e dal segretario.”

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