Sent.C. Cass. 12/10/2007, n. 21495 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 12/10/2007, n. 21495

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1. Professionisti - Albo professionale - Mancata iscrizione - Attività di professionista non iscritto all’albo - Nullità dell’incarico ed esclusione del compenso
1. L’esecuzione di una prestazione d’opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell’apposito albo previsto dalla legge, dà luogo, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 C.c., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto. Pertanto, il professionista non iscritto in detti albi non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione, nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza causa.

1. Ved. Cass. 26 ottobre 2004 n. 20749;[R=W26O0420749] 6 luglio 2002 n. 9844; [R=W6L029844] 2 ottobre 1999 n. 10937 R 1a. Sulla iscrizione all’albo professionale e questioni ad esso relative, ved. Cass. 14 luglio 2006 n. 16127 R (1. Cancellazione dall’albo professionale di professionista per fatti sopravvenuti o anteriori all’iscrizione - Ammissibilità. 2. Cancellazione dall’albo professionale di professionista per sopravvenuta caducazione del titolo di studio - Ammissibilità); 29 settembre 2005 n. 19052 R (1. Divieto di iscrizione all’albo professionale per i geometri impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni. 2. Inefficacia dell’iscrizione alla C.N.P.A. per geometri illegittimamente iscritti all’albo professionale); C.Stato II, Par. 19 gennaio 2005 n. 797/03 R (1. Iscrizione all’albo professionale di professionista laureato in urbanistica, incaricato della redazione di piani urbanistici - Non necessaria. 2. Partecipazione di professionista laureato in urbanistica ad esami di Stato per iscrizione in albo architetti - Ammissibilità. 3. Introduzione della figura del pianificatore territoriale nell’albo professionale degli architetti - Legittimità); IV 31 dicembre 2003 n. 9298 R (Le controversie sulla iscrizione ad albo professionale riguardano posizioni di diritto soggettivo e sono perciò devolute alla autorità giudiziaria ordinaria); Cass. 2 agosto 2002 n. 11541 R(L’iscrizione nell’albo configura un atto costitutivo dello status di professionista che opera erga omnes); 7 agosto 2001 n. 10898 R (Obbligo di comunicazione, ad un geometra, dell’avvio del procedimento di sua cancellazione dall’albo); 1 agosto 2001 n. 10495 R (Necessità, ai fini dell’iscrizione all’albo dei geometri, del conseguimento dell’abilitazione professionale); S.U. 7 marzo 2001 n. 91 R (Giurisdizione in merito alle controversie sulla tassa di iscrizione all’albo professionale); S.U. 13 aprile 2000 n. 132 R (Giurisdizione su controversia relativa alla tassa di iscrizione dei geometri all’albo professionale); 11 aprile 2000 n. 4501 R (Residenza in Italia non necessaria per l’iscrizione dei geometri nel registro dei praticanti); 24 febbraio 2000 n. 2089 R (Iscrizione nell’albo professionale: ha natura costitutiva dello status professionale); 2 ottobre 1999 n. 10937 R e 10 novembre 1990 n. 10858 R(Mancanza di iscrizione nell’albo professionale - Compenso non dovuto per attività professionale svolta, neanche a titolo di arricchimento senza causa); 8 settembre 1999 n. 9509 R (Legittimità dell’impugnazione, da parte del Ministero di grazia e giustizia, di provvedimenti sulla tenuta dell’albo professionale); 8 gennaio 1999 n. 85 R (Esperibilità dell’azione di risarcimento danni in caso di rifiuto illegittimo della iscrizione all'albo professionale); S.U. 13 maggio 1998 n. 4822 R (Trasferimento di un perito industriale da un albo professionale ad un altro in seguito a cambiamento di residenza - Inammissibile sindacato del secondo collegio dei periti industriali sulla precedente iscrizione); C.Cost. 1° aprile 1998 n. 83 R (Organo competente, nominato dal Consiglio nazionale, a decidere nelle controversie sull’iscrizione all’albo professionale dei geologi); Cass. S.U. 21 novembre 1997 n. 11622 R (Ricorsi contro i provvedimenti di cancellazione dall’albo professionale decisi dal Consiglio dell’ordine degli ingegneri - Giurisdizione del Consiglio nazionale ingegneri e non del T.A.R.); S.U. 14 ottobre 1997 n. 10035 R (Ammissibilità dell’iscrizione all’albo dei praticanti, di un geometra dipendente da ente pubblico); 3 ottobre 1997 n. 9655 R (Possibilità di iscrizione di cittadini extracomunitari all’albo professionale ex L. 28 febbraio 1990 n. 39); S.U. 25 settembre 1997 n. 9432 R e S.U. 10 marzo 1992 n. 2856 R [Necessità della cancellazione di un geometra dall’albo professionale in seguito a dichiarazione di fallimento - Preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento, ex art. 7, comma 1, L. 7 agosto 1990 n. 241, non necessaria (Cass. 97/9432)]; S.U. 19 maggio 1997 n. 4445 R (Albo speciale per i periti industriali non esercenti a tempo pieno, non previsto dall’art. 7, comma 4, L. 24 giugno 1923 n. 1395 - Contrasto insussistente con artt. 3, 35 e 97 Costituzione); S.U. 19 maggio 1997 n. 4444 R e 20 ottobre 1995 n. 10939 R e 20 ottobre 1995 n. 10936 R e 21 giugno 1995 n. 7012 R [Divieto d’iscrizione all’albo professionale per i periti industriali dipendenti di enti pubblici, ex art. 7 R.D. 11 febbraio 1929 n. 275 - Limiti - Iscrizione ammissibile per i dipendenti I.N.P.D.A.I. inquadrati nel ruolo professionale (Cass. 97/4444), per i dipendenti INAIL (Cass. 95/10939), per i dipendenti del Registro aeronautico italiano (Cass. 95/10936) - Divieto d’iscrizione anche per i dipendenti U.S.L. (Cass. 95/7012)]; C.Stato IV 12 dicembre 1996 n. 1299 R e V 3 giugno 1996 n. 609 R e V 5 dicembre 1994 n. 983 R e Csi 1 marzo 1993 n. 81 R e Cass. S.U. 8 agosto 1991 n. 8641 R e C.Stato VI 6 luglio 1988 n. 909 R e V 9 giugno 1986 n. 432 R (Giurisdizione A.G.O. nelle controversie sulla iscrizione all’albo professionale); Cass. 6 dicembre 1996 n. 10891 R (Cancellazione di un professionista dall’albo professionale per mancanza di requisito essenziale per l’iscrizione - Non è atto discrezionale); 16 gennaio 1996 n. 305 R e 2 dicembre 1993 n. 11947 R (Mancanza di iscrizione nell’albo professionale - Nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio, dell’incarico professionale e conseguente esclusione del diritto al compenso); 29 novembre 1994 n. 10194 R e S.U. 12 marzo 1993 n. 3014 R (Ammissibilità della iscrizione all’albo professionale di geometri pensionati ex art. 22 L. 20 ottobre 1982 n. 773); 9 novembre 1994 n. 9292 R (Necessità per un architetto di iscrizione nell’albo professionale del Consiglio dell’ordine del luogo in cui è residente - Obbligo di trasferimento dell’iscrizione in caso di trasferimento della residenza - Obbligo di cancellazione dall’albo in caso di trasferimento in Stato extracomunitario); 4 maggio 1994 n. 4330 R (Mancanza di iscrizione all’albo - Esclusione del diritto al compenso anche per l’arbitrato di equità); S.U. 3 febbraio 1994 n. 1112 R e S.U. 3 febbraio 1988 n. 1065 R [Divieto d’iscrizione all’albo professionale per i geometri dipendenti pubblici, ex art. 7 R.D: 11 febbraio 1929 n. 274 - Condizioni - Iscrizione ammissibile per dipendenti di istituti di credito privato (Cass. 88/1065)]; 26 agosto 1993 n. 9034 R (Iscrizione all’albo professionale dei periti agrari e ricorsi); S.U. 16 luglio 1993 n. 7878 R e S.U. 29 ottobre 1992 n. 11785 R e S.U. 20 marzo 1991 n. 2985 R e S.U. 15 maggio 1990 n. 4206 R (Iscrizione all’albo professionale di ingegneri o di architetti - Inammissibile sindacato del Consiglio dell’ordine sulla capacità tecnica del professionista); S.U. 15 giugno 1992 n. 7300 R (Modalità di notifica al geometra del provvedimento di cancellazione dell’albo professionale); S.U. 8 agosto 1991 n. 8641 R (Controversie sulla tassa di iscrizione all’albo professionale - Giurisdizione A.G.O. o giudice amministrativo); C.Stato VI 13 dicembre 1990 n. 1050 R (Funzione dell’albo professionale; preordinazione all’esercizio dell’attività professionale); Cass. S.U. 14 marzo 1990 n. 2077 R e C.Cost. 23 gennaio 1990 n. 26 [R=WCC23GE9026] (Requisiti di iscrizione all’albo dei geometri - Periodo di pratica e superamento di apposito esame di Stato); C.Cost. 23 gennaio 1990 n. 26 [R=WCC23GE9026] (Ammissibilità della iscrizione all’albo professionale dei periti industriali, con titolo di studio conseguito presso istituti tecnici industriali); Cass. S.U. 20 luglio 1988 n. 4699 R [Diploma necessario ex art. 1 e art. 4, comma 1, lett. c), R.D. 11 febbraio 1929 n 275 per l’iscrizione all’albo dei periti industriali]; C.Stato VI 6 luglio 1988 n. 909 R (Compito dell’Ordine professionale sulla richiesta d’iscrizione all’albo professionale: verifica che il professionista possieda i requisiti prescritti); Cass. S.U. 28 gennaio 1988 n. 744 R (Requisiti per l’iscrizione all’albo professionale di periti industriali - Insufficienza del diploma di maturità per tecnico delle industrie meccaniche); S.U. 18 dicembre 1987 n. 9410 R (Iscrizione nell’albo professionale di ingegneri - Inammissibile sindacato del Consiglio dell’ordine sul diploma di abilitazione conseguito dall’ingegnere col superamento dell’esame di Stato); S.U. 16 dicembre 1987 n. 9318 R (Trasferimento di un geometra da un albo professionale ad un altro in seguito a cambiamento di residenza - Inammissibile sindacato del secondo collegio dei geometri sulla precedente iscrizione); S.U. 13 luglio 1987 n. 6102 R (Iscrizione nell’albo professionale degli ingegneri - Inammissibile indagine del Consiglio dell’ordine sulla idoneità tecnica o sulla validità della laurea dell’istante). 1n. Codice civile - Art. 1418: ved. Cass. 5 febbraio 2008 n. 2670.R Art. 2231 (Mancanza d’iscrizione) - (c.1) Quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione. (c.2) La cancellazione dall’albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d’opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all’utilità del lavoro compiuto.
[Cod. civ. artt. 1418 (1n) e 2231 (1n); D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1067 e 1068] [R=DPR106753 [R=DPR106853]]

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