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Sent.C. Cass. 20/10/1995, n. 10939

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1. Periti industriali - Albo professionale - Iscrizione - Divieto per i pubblici dipendenti ex art. 7 R.D. 1929 n. 275 - Condizioni - Dipendenti I.N.A.I.L. - Inapplicabilità - Limiti.
1. Il divieto di iscrizione all'albo dei periti industriali, posto dall'art. 7 Regolamento approvato con R.D. 11 febbraio 1929 n. 275, opera, nei confronti dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici non economici di cui all'art. 1 L. 20 marzo 1975 n. 70, solo quando l'ordinamento degli Enti medesimi fissi una preclusione assoluta all'esercizio dell'attività professionale; pertanto, tale divieto deve essere escluso nei riguardi dei dipendenti dell'I.N.A.I.L., in virtù del riferimento contenuto nell'art. 10 Regolamento del personale di quell'Istituto all'art. 20 D.P.R. 16 ottobre 1979 n. 509, a norma del quale il personale appartenente al ruolo professionale, ove si riscontri uno specifico interesse dell'Ente, non può essere autorizzato di volta in volta ad assolvere, fuori dall'orario d'ufficio, incarichi di carattere professionale non attinenti ad attività di istituto, sempreché le relative spese ed onorari facciano carico a terzi.

1. Ved. Cass. 11 giugno 1993 n. 6490 R 1a. Come nota 1a. a Cass. 20 ottobre 1995 n. 10936R.
R.D. 11 febbraio 1929 n. 275, art. 7 R; L. 20 marzo 1975 n. 70, art. 1 [R=L7075]; D.P.R. 16 ottobre 1979 n. 509, art. 20 [R=DPR50979,A=20]

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