Sent.C. Cass. 02/08/2002, n. 11541 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 02/08/2002, n. 11541

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1. Professionisti - Albo professionale - Iscrizione - Status che opera erga omnes - Partecipazione alle elezioni del Consiglio direttivo dell'ordine - Ammissibilità - Limiti.
1. L'iscrizione nell'albo professionale configura un atto di accertamento costitutivo dello «status» di professionista che opera «erga omnes» fino a quando non intervenga un provvedimento di cancellazione. Pertanto, il professionista, avvenuta l'iscrizione, può esercitare tutti i diritti derivanti da tale «status», compreso quello di partecipare come elettore o come eligendo alle elezioni del Consiglio direttivo dell'Ordine territoriale, pur in presenza di eventuali cause d'incompatibilità, sino al momento in cui non intervenga un provvedimento di cancellazione (o di sospensione) dall'albo stesso.

Su questioni relative all'albo professionale ved. Cass. 7 agosto 2001 n. 10898 R (Obbligo di comunicazione, ad un geometra, dell'avvio del procedimento di sua cancellazione dall'albo); Cass. 1° agosto 2001 n. 10495 R (Necessità, ai fini dell'iscrizione all'albo dei geometri, del conseguimento dell'abilitazione professionale); Cass. S.U. 7 marzo 2001 n. 91 R (Giurisdizione in merito alle controversie sulla tassa di iscrizione all'albo professionale).

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