FAST FIND : GP8140

Sent.C. Cass. 05/02/2008, n. 2670

51334 51334
1. Appalti ll.pp. - Gara - A.T.I. - Responsabilità «solidale delle imprese riunite» 2. Appalti ll.pp. - Collaudo - Certificato - Approvazione - Scadenza del termine - Polizza cauzionale - Automatica estinzione - Conseguenze
1. In forza dell’art. 22 della L. 8 agosto 1977 n. 584, in materia di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici alle direttive della Comunità europea, nel mandato conferito all’impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, il quale attribuisce alla società mandante la rappresentanza esclusiva delle imprese mandanti, è incluso il potere di stipulare polizze fideiussorie per l’importo richiesto dal committente o, in ogni caso, di concedere garanzie, salvo che le imprese mandanti non dispongano diversamente con la scrittura privata autenticata di conferimento del mandato stesso, ai sensi del primo comma del citato art. 22, circoscrivendo così i poteri dell’impresa mandataria. Pertanto, ove non sussista una siffatta espressa limitazione, nel caso di inadempimento degli obblighi nei confronti del committente, garantiti da impegni fideiussori, le imprese mandanti rispondono solidalmente anche nei confronti del fideiussore e ciò in base alle norme generali in tema di mandato e di responsabilità contrattuale e non per effetto della (non consentita) estensione a quest’ultimo soggetto privato della tutela che l’art. 21, c. 3, della L. 77/584 riserva al committente pubblico, giacché la medesima L. 77/584 offre soltanto i criteri di interpretazione del contenuto del mandato, quanto alla natura degli obblighi assunti dalle imprese riunite verso il committente, ai quali obblighi deve essere riferita la garanzia fideiussoria. 2. In tema di appalto di opera pubblica, una volta scaduto il termine previsto dall’art. 5, c. 4 della legge 10 dicembre 1981 n. 741 per l’approvazione del certificato di collaudo (o di quello di regolare esecuzione dei lavori), le polizze fideiussorie, rilasciate dall’appaltatore a garanzia della regolare esecuzione dell’opera, devono ritenersi automaticamente estinte, con la conseguente liberazione dell’appaltatore dall’obbligazione del pagamento dei premi alla società assicuratrice, non potendo il rapporto assicurativo o fideiussorio perdurare al venir meno del suo fondamento causale ed essendo nulla, a norma dell’art. 1418 Cod. civ., per contrasto con le disposizioni imperative dello stesso cit. art. 5 , una eventuale pattuizione contraria che subordini ad obblighi di comunicazione o ad altri adempimenti la cessazione dell’obbligo dell’appaltatore di pagare il premio.

1. Ved. Cass. 18 aprile 2001 n. 5669 R(che, in un caso analogo a quello di specie, ha specificato che le imprese riunite - essendo solidalmente responsabili verso il committente - sono solidalmente tenute anche verso il fideiussore, ai sensi dell’art. 1951 Cod. civ.); 11 maggio1998 n. 4728;R 2 marzo 1996 n. 1650.R 1c. All’art. 21, c. 3, L. 77/584 corrisponde l’art. 37, c. 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163: ved. «Corrispondenza fra norme vecchie e nuove». 1n. Codice civile - Art. 1951 (Regresso contro più debitori principali) - Se vi sono più debitori principali obbligati in solido, il fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno per ripetere integralmente ciò che ha pagato. 2. Conf. Cass. 20 gennaio 1994 n. 518. R Ved. Cass. 16 maggio 2002 n. 7181;R 13 maggio 2002 n. 6805;R 25 febbraio 1998 n. 2068;R 20 gennaio 1994 n. 518.R 2n. Codice civile - Art. 1418 (Cause di nullità del contratto) - (c.1) Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. (c.2) Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’art. 1325, l’illiceità della causa, l’illiceità dei motivi nel caso indicato dall’art.1345 e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’articolo 1346. (c.3) Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.
[Cod. civ. art. 1951 (1n); L. 8 agosto 1977 n. 584, artt. 21, c. 3 (1c) e 22, c.1 (1c)] [R=L58477] [Cod. civ. art. 1418 (2n); L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 5, c. 4][R=L74181]

Dalla redazione