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Sent.C. Cass. 14/10/1997, n. 10035

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1. Geometra - Iscrizione all'albo dei praticanti - Ammissibilità per dipendente da ente pubblico.
1. E' illegittimo il rifiuto del Consiglio del Collegio dei geometri che abbia rigettato la domanda di iscrizione nell'albo dei praticanti per incompatibilità con l'attività lavorativa svolta dal richiedente alla dipendenza di un Ente pubblico, atteso che tra i requisiti necessari prescritti dalla legge professionale (L. 7 marzo 1985 n. 75) non ve n'è alcuno che riguardi le condizioni lavorative dell'aspirante, che possa essere di impedimento all'iscrizione medesima, salva la valutazione, riservata al Collegio suddetto all'esito del periodo di praticantato, dell'effettività e della continuità della pratica svolta al fine dell'ammissione all'esame di abilitazione professionale.

1. L. 7 marzo 1985 n. 75 (2° c.) L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica biennale presso un geometra, un architetto o un ingegnere civile, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio, ovvero allo svolgimento per almeno cinque anni di attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, e, al termine di tali periodi, al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della L. 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni. (3° c.) Le modalità di iscrizione e svolgimento del praticantato, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei geometri saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale professionale dei geometri dovrà emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. D.M. 15 marzo 1986 - Art. 3 - Requisiti di ammissione. Agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra sono ammessi soltanto i candidati che siano in possesso del relativo diploma conseguito presso un istituto tecnico per geometri statale o legalmente riconosciuto e che abbiano compiuto il periodo di praticantato nei modi e nei termini previsti dal 2° comma dell'art. 2 della L. 7 marzo 1985, n. 75, in conformità delle direttive impartite dal Consiglio nazionale dei geometri. Art. 5 - Modalità per la presentazione delle domande. (Omissis). Nella domanda, redatta su carta legale e corredata della documentazione indicata nel successivo art. 6, i candidati debbono indicare: (Omissis) d) il praticantato svolto; (omissis).
L. 7 marzo 1985 n. 75, art. 2 R; D.M. 15 marzo 1986, artt. 3 e 5

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