Sent.C. Cass. 29/09/2005, n. 19052 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 29/09/2005, n. 19052

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1. Geometri - Albo professionale - Iscrizione - Dipendente di Consorzio ex art. 155 R.D. 23/3267 - Divieto. 2. Geometri - C.N.P.A. - Iscrizione - Geometri illegittimamente iscritti all'albo - Inefficacia.
1. In tema di iscrizione all'albo professionale e con riferimento alla professione di geometra, l'art. 7 R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 vieta agli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, secondo gli ordinamenti loro applicabili, l'esercizio della libera professione, con conseguente divieto di iscrizione nell'albo; l'art. 241 R.D. 3 marzo 1934 n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale) dichiara compatibile, tra l'altro, l'esercizio di qualunque professione con la qualità di impiegato dei Comuni, delle Province e dei Consorzi. Peraltro, rientrano nella categoria dei Consorzi disciplinati dall'art. 241 cit. anche i Consorzi che prevedono la partecipazione di enti pubblici, a condizione che il Consorzio sia stato costituito da Comuni o Province e che gli enti (dei quali è consentita l'eventuale partecipazione) siano diretti ad attuare finalità di natura pubblica, come i Consorzi di cui all'art. 156 del medesimo testo unico. Poichè i Consorzi tra Comuni, costituiti ai sensi degli artt. 139 ss. R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 (legge forestale) e, in particolare, quelli costituiti ai sensi dell'art. 155 di tale legge per la gestione tecnica dei patrimoni silvo-pastorali degli enti consorziati (Comuni o altri enti di diritto pubblico) rientrano tra quelli previsti dall'art. 156 della legge comunale e provinciale, nei confronti degli impiegati di detti Consorzi sussiste incompatibilità con l'esercizio di attività professionale (nella specie, di geometra) ai sensi dell'art. 241 del citato testo unico e, quindi, divieto di iscrizione al relativo albo ed alla relativa Cassa di previdenza. 2. Riguardo al regime previdenziale dei geometri, l'art. 23 L. 20 ottobre 1982 n. 773 - nella parte in cui dispone che è inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione alla Cassa di coloro che siano o siano stati illegittimamente iscritti all'albo professionale in violazione delle disposizioni dell'art. 7 R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 - è da considerare non innovativo ma semplicemente ricognitivo di una regola già presente nell'ordinamento giuridico.

1. Sul divieto di iscrizione all'albo dei geometri anche nei confronti di un dipendente di consorzio intercomunale. Ved. Cass. 25 novembre 1983 n. 7074.[R=W25N837074] 2. Conf. Cass. 21 luglio 1992 n. 8774 R
(R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267, artt. 139, 155; RR.D. 11 febbraio 1929 n. 274, art. 7; R.D. 3 marzo 1934 n. 383, artt. 156 e 241) (R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, art. 7; L. 20 ottobre 1982 n. 773, art. 23)

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