Sent.C. Cass. 29/10/1992, n. 11785 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP1068

Sent.C. Cass. 29/10/1992, n. 11785

44262 44262
1. Ingegneri e architetti - Iscrizione di ingegnere all'albo professionale - Poteri del Consiglio dell'ordine - Sindacato sulla capacità tecnica del richiedente l'iscrizione - Inammissibilità - Ragioni - Sopravvenienza L. 1989 n. 168 e direttiva C.E.E. 1989 n. 48 - Ininfluenza
1. In sede di iscrizione nell'albo professionale del laureato in ingegneria che abbia superato l'esame di Stato e conseguito il relativo diploma di abilitazione, il Consiglio dell'Ordine può riscontrare la sussistenza dei requisiti indicati nell'art. 2 L. 25 aprile 1938 n. 897 (specchiata condotta morale), ma non può rinnovare la valutazione della idoneità tecnica del professionista definitivamente accertata con il suddetto esame di Stato, né indagare sulla legittimità dell'esame medesimo e del provvedimento di abilitazione, neppure sotto il profilo della validità della laurea in relazione al piano di studi eseguito, atteso che siffatto sindacato esula dalle attribuzioni del Consiglio dell'Ordine, il quale è vincolato all'efficacia abilitante del provvedimento, fino a quando esso non venga annullato dalla medesima autorità amministrativa che lo ha emesso oppure dal giudice amministrativo in sede di impugnazione ; tale principio non trova deroga né con riguardo alla normativa della L. 9 maggio 1989 n. 168 relativa all'istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica ed al D.P.R. 20 maggio 1989, sulla modifica dell'ordinamento didattico universitario ed al decreto rettorale di modifica dello statuto dell'Università «La Sapienza» relativamente alla facoltà di ingegneria, che ha reso più penetrante il controllo del Consiglio di facoltà sui piani di studi individuali predisposti dagli studenti, ma nulla dispone circa i potei! del Consiglio dell'Ordine in ordine alla valutazione dell'idoneità tecnica del professionista accertata con l'esame di Stato, come la direttiva C.E.E. n. 48 del 1989, che non faculta in alcun modo il Consiglio dell'Ordine di rifiutare - rivalutando la validità della laurea in relazione al piano di studio seguito - l'iscrizione al professionista che ha superato il relativo esame di Stato, per il fatto che una tale iscrizione potrebbe, in ipotesi, non consentire l'esercizio della professione in altro stato CEE..

1. Conf. Cass. S.U. 18 dicembre 1987 n. 9410 R, S.U. 3 giugno 1982 n. 3381[R=W3G823381], S. U. 13 luglio 1981 n. 4550.[R=W13L814550]
L. 25 aprile 1938 n. 897, art.2 ; L. 9 maggio 1989 n. 168;R D.P.R. 20 maggio 1989 ; Dir. C.E.E. 1989 n. 48

Dalla redazione