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Sent.C. Cass. 16/07/1993, n. 7878

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1. Ingegneri - Albo professionale - Iscrizione - Poteri del Consiglio dell'ordine Sindacato sulla capacità tecnica del professionista - Inammissibilità.
1. In sede di iscrizione nell'albo professionale del laureato in ingegneria che abbia superato l'esame di Stato e conseguito il relativo diploma di abilitazione, il Consiglio dell'ordine può riscontrare la sussistenza dei requisiti indicati nell'art. 2 L. 25 aprile 1938 n. 897 (specchiata condotta morale), ma - anche dopo il D.P.R. 20 maggio 1989 (modificativo dell'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria) e la Direttiva C.E.E. n. 48 del 1989 - non può rinnovare la valutazione dell'idoneità tecnica del professionista definitivamente accertata col suddetto esame di Stato, né indagare sulla legittimità dell'esame medesimo e del provvedimento di abilitazione, neppure sotto il profilo della validità della laurea in relazione al piano di studi seguito, atteso che siffatto sindacato esula dalle attribuzioni del Consiglio dell'ordine, il quale è vincolato dall'efficacia abilitante del provvedimento, fino a quando esso non venga annullato dalla medesima Autorità amministrativa che lo ha emesso oppure dal giudice amministrativo in sede di impugnazione.

1. Conf. Cass. S.U. 29 ottobre 1992 n. 11785 R, S.U. 20 marzo 1991 n. 2985 R, S.U. 15 maggio 1990 n. 4206 R, 18 dicembre 1987 n. 9410R
R.D. 23 ottobre 1925 n. 2357, artt. 4 e 5;[R=RD235725] R.D. 14 ottobre 1932 n. 1366; R.D. 31 agosto 1933 n. 1592; L. 25 aprile 1938 n. 897, artt. 1 e 2 R; R.D. 4 giugno 1938 n. 1269; D.P.R. 31 gennaio 1960 n. 53, art. 7[R=DPR5360]; Dir. CEE 4 gennaio 1989 n. 48/89; L. 11 dicembre 1969 n. 910; [R=L91069]D.P.R. 20 maggio 1989

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