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Sent.C. Cass. 09/11/1994, n. 9292

45347 45347
1. Ingegneri ed architetti - Architetto - Iscrizione nell'Albo dell'Ordine di residenza - Necessità - Trasferimento della residenza - Obbligo di trasferimento dell'iscrizione - Trasferimento in Stato extracomunitario - Obbligo di cancellazione dall'Albo.
1. In base alla disciplina prevista dalla L. 24 giugno 1925 n. 1395, sulla tutela del diritto e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti, e dal relativo regolamento (R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537), gli Ordini degli architetti hanno circoscrizione provinciale od interprovinciale; correlativamente l'architetto - che, ai sensi dell'art. 24, 1° c., R.D. cit., non può far parte che di un solo Ordine territoriale - è tenuto ad iscriversi e a conservare la propria iscrizione nell'Albo dell'Ordine nella cui circoscrizione si trova il suo luogo di residenza; in questo senso la residenza entro la circoscrizione dell'Ordine territoriale assurge a dignità di requisito non solo per ottenere, ma anche per mantenere successivamente l'iscrizione nell'Albo di ogni singolo Ordine, sicché l'architetto che trasferisca la propria residenza fuori della circoscrizione dell'Ordine al quale è iscritto, se vuole continuare la propria iscrizione negli albi professionali, deve chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'albo dell'Ordine della circoscrizione della nuova residenza, a norma dell'art. 24, 2° c., R.D. n. 2537 cit., ne consegue che ove l'architetto trasferisca la propria residenza in uno Stato extracomunitario, il Consiglio dell'Ordine al quale il professionista è iscritto, constatata la perdita del requisito della residenza nella circoscrizione, deve provvedere alla cancellazione del professionista dal proprio Albo, atteso che dal complesso della menzionata normativa è dato ricavare il principio di un ancoraggio dell'iscrizione alla residenza, non solo come momento di collegamento tra la residenza ed i singoli albi territoriali, ma anche nel significato che, senza residenza nello Stato, non c'è possibilità di iscrizione e, quindi, di esercizio della professione.

1. Ved. in particolare Cass. S.U. 18 settembre 1970 n. 1556[R=W18S701556], C. Cost. ord. 29 luglio 1988 n. 952, [R=WCC29L88952] C. Cost. 8 aprile 1991 n. 168.[R=WCC8A91168] 1a. ved. nota 1a. a Cass. S.U. 18 ottobre 1994 n. 8483.R
L. 24 giugno 1923 n. 1395, artt. 2, 3 e 7 R; R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537,R Regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto, artt. 3, 7, 24, 1° c. , R.D. 25 aprile 1938 n. 897, art. 1[R=RD89738,A=1]; Dir. CEE 10 giugno 1985 n. 384

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