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Sent.C. Cass. 15/05/1990, n. 4206

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1. Ingegneri - Consiglio nazionale - Pronunce in materia di iscrizione all'albo - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Limiti ex art. 17 R.D. 1925 n. 2537 - Inoperatività. 2. Ingegneri - Iscrizione all'albo - Poteri del Consiglio dell'ordine - Sindacato sulla capacità tecnica del professionista richiedente l'iscrizione - Inammissibilità.
1. Il ricorso per cassazione, contro le pronunce del Consiglio nazionale degli ingegneri in materia di iscrizione all'Albo, può essere proposto ai sensi dell'art. 111 Cost., per ogni violazione di legge, mentre non operano, per contrasto con detta norma, le limitazioni poste dall'art. 17 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, che consente l'impugnazione solo per eccesso di potere od incompetenza (contrasto che implica la disapplicazione per illegittimità di tale disposizione, la quale ha natura regolamentare). 2. In sede di iscrizione all'Albo degli ingegneri, richiesta sulla base del superamento del prescritto esame di abilitazione, il Consiglio dell'ordine non può sindacare la capacità tecnica dell'istante, nemmeno sotto il profilo della completezza del corso di laurea, poiché il relativo accertamento è demandato in via esclusiva agli organi statali preposti a detto esame, ed è vincolante, ove l'atto non sia rimosso nelle competenti sedi amministrative o giurisdizionali.

1. Ved. Cass. S.U. 13 luglio 1987 n. 6102, R, su questioni di legittimità costituzionale di norme della L. 24 giugno 1923 n. 1395 e del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537. 2. Conf. Cass. S.U. 18 dicembre 1987 n. 9410R, ved. Cass. S.U. 13 luglio 1987 n. 6102 sopra citata, sul potere che ha il Consiglio dell'Ordine, in sede di iscrizione all'Albo, di indagare sulla sussistenza dei requisiti personali indicati nell'art. 2 della L. 25 aprile 1938 n. 897
Cost. art. 111; R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, art. 17 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, artt. 4, 5R; L. 25 aprile 1938 n. 897R

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