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Sent.C. Cass. 26/08/1993, n. 9034

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1. Periti agrari - Albo professionale - Iscrizione - Provvedimenti del Collegio nazionale su ricorsi contro le determinazioni dei Consigli locali - Impugnazione - Parti necessarie - Individuazione.
1. Nel giudizio di impugnazione davanti al giudice ordinario dei provvedimenti resi dal Collegio nazionale dei periti agrari sui ricorsi contro le determinazioni dei Consigli dell'Ordine locali in materia di iscrizione all'albo, è parte necessaria, oltre al professionista interessato ed al Pubblico ministero, anche il Collegio nazionale, quale autorità che ha emanato il provvedimento amministrativo definitivo oggetto di gravame ed unico titolare del diritto di difenderlo in sede di controllo giurisdizionale.

1. Conf. Cass. S. U. 26 luglio 1990 n. 7561,[R=W26L907561] S.U. 23 febbraio 1990 n. 1399.[R=W23F901399] L. 23 marzo 1968 n. 434. Art. 60 (Ricorso avverso le decisioni del consiglio del collegio nazionale) - Le decisioni del consiglio del collegio nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo o nell'elenco speciale nonché in materia disciplinare o elettorale possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente per territorio, davanti al tribunale nella cui circoscrizione ha sede il collegio che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta la elezione contestata. La sentenza del tribunale può essere impugnata davanti alla Corte di appello, nel termine di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale competenti per territorio. Sia presso il tribunale che presso la Corte di appello il collegio giudicante è integrato da due periti agrari. Per ciascun tribunale, nella cui circoscrizione ha sede un collegio dei periti agrari, e per ciascuna Corte di appello, ogni triennio sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega al presidente della Corte d'appello del distretto, quattro periti agrari, due in qualità di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi dei collegi aventi sede nel distretto, che siano cittadini italiani di età non inferiore ai venticinque anni, di incensurata condotta ed abbiano una anzianità di iscrizione nell'albo di almeno cinque anni. Il tribunale e la Corte di appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati. Il ricorso per cassazione è proponibile anche dal procuratore generale della Corte di appello entro sessanta giorni. La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.
Ordinamento della professione di perito agrario, L. 23 marzo 1968 n. 434, art. 60 [R=L43468,A=60]

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