Sent.C. Cass. 04/05/1994, n. 4330 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 04/05/1994, n. 4330

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1. Geometri - Limiti di competenza - Costruzione destinata a civile abitazione - Modestia della progettazione - Criteri di accertamento. 2. Professionisti - Albo professionale - Mancanza di iscrizione - Diritto alla retribuzione - Esclusione ex art. 2231 C.c. - Ambito di operatività - Comprende l'arbitrato di equità.
1. Il criterio fondamentale per accertare se una costruzione destinata a civile abitazione sia da considerare modesta - e rientri quindi nella competenza professionale dei geometri ai sensi dell'art. 16 lett. M) R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 - consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e la capacità (cioè le cognizioni tecniche) occorrenti per superarle, al qual fine assumono rilievo sintomatico la complessività dei calcoli da eseguire, la cubatura, il numero dei piani ed il costo presunto dell'opera, in quanto valgono ad evidenziare tali difficoltà ed il potenziale pericolo per l'incolumità pubblica che, di conseguenza, la costruzione possa comportare. 2. La disposizione dell'art. 2231 C.c. secondo cui "quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo od elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione" - avendo carattere cogente ed inderogabile, deve essere applicata anche negli arbitrati di equità, giacché gli arbitri, se pure debbono giudicare in conformità di questa e non dello stretto diritto, nondimeno hanno il dovere di osservare le norme di ordine pubblico, e cioè quelle dettate in vista d'interessi generali, non derogabili dalla volontà delle parti.

1. Conf. Cass. 27 luglio 1988 n. 4781 [R=W27L884781]. 2. Ved. Trib. Cagliari 9 gennaio 1991.
R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, art. 16 R; L. 2 marzo 1949 n. 144 R; L. 5 novembre 1971 n. 1086 R C.c. art. 2231 ; C.p.c. artt. 303 e 808

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