Sent.C. Cass. 20/10/1995, n. 10936 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 20/10/1995, n. 10936

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1. Periti industriali - Albo professionale - Iscrizione - Divieto ex art. 7 R.D. 1929 n. 275 - Ammissibilità per i dipendenti del Registro aeronautico italiano.
1. Il divieto di iscrizione all'albo dei periti industriali, posto dall'art. 7 regolamento approvato con R.D. 11 febbraio 1929 n. 275, opera, nei confronti dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici non economici di cui all'art. 1 L. 20 marzo 1975 n. 70, solo quando l'ordinamento degli Enti medesimi fissi una preclusione assoluta all'esercizio dell'attività professionale e, pertanto, deve essere escluso nei riguardi dei dipendenti del R.A.I. (Registro aeronautico italiano) che siano inquadrati nel ruolo professionale, essendo agli stessi consentito, sia pure previa autorizzazione, di assumere incarichi professionali anche in favore di terzi (art. 20 D.P.R. 16 ottobre 1979 n. 509).

1. Ved. Cass. 11 giugno 1993 n. 6490 R
[R.D. 11 febbraio 1929 n. 275, art. 7 R; L. 20 marzo 1975 n. 70, art. 1 [R=L7075]; D.P.R. 16 ottobre 1979 n. 509, art. 20 [R=DPR50979,A=20]

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