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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 11/08/2014, n. 16
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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- L.R. 09/05/2017, n. 12
- L.R. 24/11/2016, n. 17
- L.R. 07/11/2016, n. 16
- L.R. 11/08/2016, n. 14
- L.R. 10/05/2016, n. 7
- L.R. 25/02/2016, n. 2
- L.R. 29/12/2015, n. 34
- L.R. 29/12/2015, n. 33
- L.R. 25/09/2015, n. 23
- L.R. 06/08/2015, n. 20
- L.R. 27/03/2015, n. 7
- L.R. 30/12/2014, n. 27
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, comunità regionale qualificata da un pluralismo cult |
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Art. 2 - Oggetto1. La presente legge disciplina l'attuazione degli interventi della Regione in materia di promozione di attività culturali, nel rispetto d |
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Art. 3 - Principi1. La Regione, richiamati l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 9 della Costituzione, c |
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TITOLO II - PROGRAMMAZIONE, STRUMENTI E ORGANISMI NEL SETTORE DELLA CULTURA |
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Capo I - Programmazione, strumenti e organismi nel settore della cultura |
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Art. 4 - Settori e obiettivi generali degli interventi1. Gli interventi regionali in materia di attività culturali sostengono, in particolare, i seguenti settori: a) spettacolo dal vivo; b) attività cinematografica e audiovisiva; c) arti figurative, visive, della fotografia e della multimedialità; d) divulgazione della cultura umanistica e scientifica; |
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Art. 5 - Documento di politica culturale regionale |
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Art. 7. - Osservatorio regionale della cultura1. È istituito l'Osservatorio regionale della cultura nel Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominato Osservatorio, con sede presso la Direzione centrale competente in materia di cultura. |
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TITOLO III - ATTIVITÀ CULTURALI |
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Capo I - Spettacolo dal vivo |
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Art. 8 - Definizione1. Ai fini della presente legge, per spettacolo dal vivo s'intende l'attività di rapprese |
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Art. 9 - Interventi della Regione1. L'Amministrazione regionale sostiene la produzione e la promozione dello spettacolo dal vivo, fonte di valorizzazione delle proprie plurali risorse culturali, fattore di crescita civile, sociale ed economica nel contesto regionale, nazionale e internazionale. 2. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite: |
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Art. 10 - Ente regionale Teatrale del Friuli-Venezia Giulia1. La Regione riconosce e sostiene quale circuito dello spettacolo dal vivo della Regione l'Ente regionale Teatrale del Friuli-Venezia Giulia (ERT). 2. Per le finalità di cui al |
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Art. 11 - Finanziamento previsto dal decreto ministeriale FUS1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), la Regione promuove e finanzia la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, i teatri nazionali e i teatri di rilevante interesse culturale, presenti in regione, che lo Stato ha valutato meritevoli di incentivi FUS e per i quali ha posto la condizione di un determinato cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici. 2. L’ammontare del finanziamento annuale di cui all’articolo 9, comma 2, lettera a), non pu |
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Art. 12 - Finanziamento per teatri di ospitalità e teatri di produzione1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), la Regione dispone un finanziamento annuale per “progetti o programmi triennali di iniziative e attività”N19 di teatri regionali di ospitalità e di teatri di produzione di rilevanza almeno regionale e di accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri che svolgono attività in regione. |
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Art. 12-bis - Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia - Associazione culturale no profit |
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Art. 13 - Finanziamento annuale a progetti regionali di rilevanza internazionale, nazionale e regionale1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), la Regione promuove e finanzia progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del |
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Art. 14 - Incentivi annuali per progetti regionali1. In attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera d), con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento. |
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Art. 15 - Circuitazione opere liriche1. Nell'ambito dell'azione di promozione dello sviluppo e diffusione della cultura musicale nel territorio, l'Amministrazione regionale sostiene con speciali finanziamenti le iniziative delle istituzioni teatrali che inseriscono nella prog |
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Art. 16 - Anticipazioni di cassa degli incentivi statali1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste anticipazioni di cassa in misura non superiore all'importo del contributo statale effettivamente assegnato, a valere sugli incentivi assegnati dallo Stato all'ente medesimo annualmente, subordinatamente all'assunzione da parte dell'ente nei confronti dell'Amministrazione regionale di formale impeg |
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Art. 17 - Adeguamento tecnologico delle sale teatrali1. La Regione favorisce gli interventi di manutenzione, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza, nonché l'adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale teatrali e riconosce lo sviluppo delle tecnologie quale fattore indispensabile per la produzione e la rappresentazione delle opere teatrali. |
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Art. 17-bis - Diffusione della cultura musicale e sinfonica nel Friuli Venezia Giulia1. Al fine di perseguire il rilevante inter |
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Art. 17-ter - (Finanziamento del Mittelfest e delle attività ad esso collaterali)1. A |
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Capo II - Attività cinematografica e audiovisiva |
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Art. 18 - Manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale e internazionale1. La Regione riconosce quali manifestazioni di preminente interesse per la vita culturale e per la promozione della crescita sociale, ec |
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Art. 19 - Enti di cultura cinematografica, mediateche1. La Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di enti di cultura cinematografica di interesse regionale, aventi la finalità di valorizzare il cinema come momento di promozione culturale. 2. La Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di un sistema regionale d |
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Art. 20 - Attività della Cineteca regionale1. La Regione promuove e concorre direttamente alla realizzazione dell'attività di conservazione e di valorizzazione dei beni del patrimonio cinematografico e audiovisivo presente nel proprio territorio o di particolare interesse per il Friuli-Venezia Giulia. 2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione riconosce all'Associazione Cineteca del Friuli, quale organismo in possesso dei requisiti di alta qualificazione scientifica e culturale in materia cinetecaria, la funzione di p |
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Art. 21 - Cinema nelle aree montane svantaggiate1. La Regione riconosce nella diffusione della cultura cinematografica un importante elemento di promozione e di crescita culturale, sociale |
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Art. 22 - Interventi di manutenzione e di miglioramento delle sale cinematografiche1. La Regione favorisce gli interventi di manutenzione, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza, nonché l'adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecnic |
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Art. 23 - Interventi della Regione1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera a), la Regione concede incentivi a fronte di progetti triennali di rilevanza regionale proposti da enti che svolgono attività prevalentemente in ambito regionale nei settori del cinema e dell'audiovisivo prevalentemente in ambito regionale. N103 2. In attuazione del comma 1, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modali |
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Capo III - Arti figurative, visive, della fotografia e della multimedialità |
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Art. 24 - Interventi della Regione1. L'Amministrazione regionale sostiene l'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità. 2. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite: a) finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale; b) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande. 3. Ai sensi del comma 2, lettera a), la Regione promuove e finanzia progetti triennali almeno di rilevanza regi |
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Art. 25 - Attività del Centro di ricerca e archiviazione della fotografia1. La Regione promuove la conservazione e la valorizzazione del patrimonio fotografico di interesse regionale e lo sviluppo dell'attivit� |
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Capo IV - Divulgazione della cultura umanistica e scientifica |
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Art. 26 - Interventi della Regione1. L'Amministrazione regionale sostiene: a) le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura umanistica e artistica e l'organizzazione di iniziative di studio e divulgazione della cultura nella stessa disciplina, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali; N46 b) le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura scientifica e la realizzazione di iniziative di divulgazione della cultura scientifica, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali; N87 b-bis) le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura multidisciplinare, che prevedono lo svolgimento congiunto di attività e iniziative di divulgazione sia della cultura umanistica, che della cultura scientifica e artistica, e la realizzazione di iniziative di divulgazione della cultura multidisciplinare, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali. |
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Art. 26-bis - Premio letterario "Friuli Venezia Giulia"1. Al fine di valorizzare la cultura letteraria, intesa a |
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Art. 26-ter - Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste |
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Capo V - Valorizzazione della memoria storica |
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Art. 27 - Valorizzazione della memoria storica1. La Regione sostiene: a) l'organizzazione di manifestazioni e la gestione di attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia da parte delle associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, nonché della federazione delle medesime promossa, con riguardo al ruolo svolto, anche in collaborazione con organi e istituzioni statali e regionali; b) l'organizzazione di progetti mirati alla valorizzazione della memoria e della testimonianza storica, tra cui il recupero e la divulgazione di materiale storico-documentale e l'organizzazione di incontr |
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Art. 27-ter - Riconoscimento della quota sociale |
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Art. 27-quater - Promozione della cultura storica ed etnografica1. La Regione, al fine di sostenere la crescita di una cultura di pace e della pacifica convivenza tra i popoli in coerenza con i valori della Costituzione, promuove la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale storico ed etnografico relativo al territorio della Regione e delle aree contermini, attraverso lo svolgimento di studi, ricerche, attività educative e didattiche ed eventi e manifestazioni anche transnazionali, nonché attraverso la realizzazione di interventi di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza e di adeguamento tecnologico degli immobili afferenti al patrimonio materiale storico ed etnografico. N111 2. Nell'ambito delle finalità previste dal comma 1, l'Amministrazione regionale concede contributi per progetti concernenti una o più delle seguenti fattispecie: a) la realizzazione d |
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Capo VI - Teatro amatoriale, folclore, cori e bande |
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Art. 28 - Teatro amatoriale, folclore, cori e bande1. La Regione sostiene: a) il teatro amatoriale regionale; b) il settore del folclore regionale; c) la collaborazione fra i diversi gruppi corali regionali; d) la collaborazione fra i diversi gruppi bandistici regionali. 2. Per le finalità di cui al presente art |
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Capo VI-bis - Progetti culturali giovanili |
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Art. 28-bis - (Progetti culturali realizzati dai giovani e a favore dei giovani)1. La Regione promuove e sostiene progetti e interventi per: a) valorizzare la creatività giovanile e il pluralismo di espressione in tutte le sue manifestazioni; b) accrescere e diffondere la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza culturale, con particolare riferimento alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali; c) diffondere la cultura di appartenenza alla comunità locale e nazionale, all'Europ |
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Capo VII - Partenariato |
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Art. 29 - Partenariato1. La Regione, per l'attuazione della propria programmazione culturale, promuove e sostiene l'attivit� |
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Art. 29-bis - Partenariato con i soggetti beneficiari dei finanziamenti annuali a progetti o programmi triennali1. Per la finalità di cui all'articolo 29 |
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Art. 29-ter - Accordi di collaborazione in partenariato1. La Regione, al fine di integrare le politiche di valorizzazione e riqualificazione culturale del territorio con le esigenze di rigenerazione e rivitalizzazione del tessuto economico locale, riconosce la priorità delle iniziative e delle progettualità, di elevato valore strategico, finalizza |
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Capo VIII - Residenze creative e culturali |
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Art. 30 - Residenze creative e culturali1. La Regione promuove e sostiene la diffusione di fo |
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Capo VIII-bis - Contenitori culturali e creativi |
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Art. 30-bis - (Contenitori culturali e creativi)1. In coerenza con gli orientamenti europei per il prossimo periodo di programmazione 2021-2027, che considerano la cultura e la creatività come strumenti di coesione sociale e di sviluppo integrato urbano, l'Amministrazione regionale, in un'ottica di integrazione multidisciplinare tra valorizzazione del patrimonio culturale, sostegno a sviluppo economico e innovazione e rafforzamento della formazione, supporta interventi finalizzati a promuovere i luoghi della cultura regionali, assicurandone l’accesso e la fruizione alle persone con disabilità, anche come ambienti idonei per nuove forme di apprendimento permanente in ambito formale e informale, nonché a rafforzare e arricchire il contesto territoriale attraverso progetti di valorizzazi |
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Art. 30-ter - (Sostegno delle imprese culturali e creative)1. La Regione, anche al fi |
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Art. 30-quater - (Iniziative culturali per favorire l’incontro tra il mondo produttivo e la creatività)1. La Regione sostiene iniziative progettuali relative ad attività culturali d |
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Art. 30-quinquies - (Finanziamento al contenitore culturale e creativo "ITS Arcademy - Museum of Art in Fashion") |
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Capo IX - Distretti culturali |
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Art. 31 - Distretti culturali1. La Regione, al fine di rendere il territorio regionale più attrattivo e competitivo, realizza condizioni strutturali dirette al rafforzamento degli organismi culturali e al miglioramento della fruizione dei beni culturali, mediante l'incremento di forme di collaborazione tra i medesimi soggetti, con il coinvolgimento degli enti locali di riferimento riconoscendo e sostenendo la formazione di distretti culturali. |
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TITOLO IV - NORME FINALI |
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Capo I - Norme finali |
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Art. 32 ante - Integrazioni nei procedimenti in materia di cultura |
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Art. 32-bis - Acconto degli incentivi1. Gli incentivi di cui alla presente legge possono essere concessi e liquidati in un� |
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Art. 32-ter Rendicontazione spese sostenute prima della domanda e iniziative svolte fuori del territorio regionale |
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Art. 32-quater - Eventuale ripartizione di eccedenza di fondi |
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Art. 32-quinquies - Variazioni sostanziali delle attività programmate |
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Art. 32-sexies - Commissioni di valutazione |
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Art. 34 - Modifiche ai regolamenti1. Per le modifiche ai regolamenti di cui alla presente legge, riguardanti le modalità di |
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Art. 35 - Norme transitorie1. I procedimenti avviati prima della data di cui all'articolo 40 continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente. 2. Nelle more dell'appli |
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Art. 36 - Aiuti di Stato1. Qualora i finanziamenti di cui alla presente legge configurino aiuti di Stato ai sensi |
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Art. 38 - Abrogazioni1. Con effetto dalla data di cui all’articolo 40 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: |
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Art. 39 - Omissis
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Art. 40 - Produzione di effetti1. La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 2015.
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