N22 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 29/04/2019, n. 6, così recitava:

Art. 6 - Commissione regionale per la cultura

1. Presso la Direzione centrale competente in materia di cultura è istituita la Commissione regionale per la cultura, di seguito denominata Commissione, che svolge le seguenti funzioni:

a) fornisce supporto alla predisposizione del Documento, anche tenendo conto dei dati forniti dall'Osservatorio di cui all'articolo 7 e degli indirizzi espressi dal Ministero competente in materia di cultura;

b) esprime pareri e formula proposte sulle tematiche dei settori delle attività e dei beni culturali che le sono sottoposte.

2. La Commissione è composta da:

a) due esperti in cultura cinematografica;

b) due esperti in arti visive, figurative e della fotografia;

c) un esperto nei settori della cultura umanistica;

d) un esperto nei settori della cultura scientifica;

e) tre esperti in spettacolo dal vivo, per i settori del teatro, della musica e della danza;

e-bis) sei esperti in materia di beni culturali, individuati rispettivamente per i settori del patrimonio archeologico, dell'architettura fortificata, dell'archeologia industriale, delle dimore e giardini storici, degli edifici di pregio artistico e architettonico e dei beni culturali mobili;

f) un rappresentante nominato dall'Associazione Generale Italiana Spettacolo (AGIS), competente per territorio;

f-bis) il Segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Friuli-Venezia Giulia, previo accordo con il medesimo, o un suo delegato;

f-ter) il Direttore dell'Istituto per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia, o un suo delegato;

f-quater) il Presidente dell'Azienda speciale Villa Manin, o un suo delegato;

f-quinquies) un esperto nel settore museale;

f-sexies) un componente della Conferenza regionale della rete bibliotecaria di cui all'articolo 32, designato dalla Conferenza stessa;

f-septies) uno degli esperti facenti parte del Comitato tecnico-scientifico per gli Ecomusei, di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 10/2006, designato dal Comitato medesimo;

g) l'Assessore regionale competente in materia di cultura;

h) il Direttore centrale della Direzione competente in materia di cultura;

i) il Direttore del Servizio regionale competente in materia di attività culturali.

i-bis) il Direttore del Servizio regionale competente in materia di beni culturali.

3. I componenti della Commissione indicati al comma 2, lettere a), b), c), d), e) ed e-bis) e i rispettivi sostituti, sono designati dal Consiglio regionale tra personalità di chiara fama nel settore di riferimento; il componente di cui al comma 2, lettera f-quinquies), è designato dall'Assessore regionale competente in materia di cultura tra persone che hanno maturato esperienza pluriennale nella direzione di musei pubblici o privati.

4. Il curriculum vitae dei componenti di cui al comma 2 è pubblicato nella pagina "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione.

5. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione e resta in carica per la durata della legislatura, e comunque fino alla nomina della nuova Commissione. I componenti svolgono il loro incarico a titolo gratuito. È riconosciuto il solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

6. I regolamenti di cui alla presente legge possono prevedere che gli esperti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) ed f), entrino a far parte delle commissioni valutative previste dalla presente legge, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi. In tal caso è riconosciuto il rimborso di cui al comma 5.”

Dalla redazione