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L. R. Friuli Venezia Giulia 10/05/2016, n. 7

Norme urgenti in materia di attività e beni culturali e di volontariato, nonché disciplina dei beni mobili demaniali.
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Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 16/2014

1. Alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 R (Norme regionali in materia di attività culturali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dell’articolo 12 bis la parola “Mitteleuropea” è sostituita dalla seguente: “Mitteleuropa”;

b) al comma 1 dell’articolo 12 bis le parole “Associazione Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia di Staranzano” e “Orchestra Mitteleuropea” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia - Associazione culturale no profit” e “Orchestra Mitteleuropa”;

c) al comma 2 dell’articolo 12 bis le parole “Associazione Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia di Staranzano” sono sostituite dalle seguenti: “Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia - Associazione culturale no profit”;

d) al comma 4 dell’articolo 27 le parole “per la gestione di ciascun progetto” sono sostituite dalle seguenti: “per la gestione delle attività di rilevanza regionale”;

e) all’articolo 27 bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole “di Slovenia e Croazia” sono sostituite dalle seguenti: “dei Paesi dell’ex Jugoslavia”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato altresì un finanziamento annuale per il funzionamento e lo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi dell’ex Jugoslavia. A tale scopo la Regione è autorizzata a delegare all’Università popolare di Trieste l’esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi a favore dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi dell’ex Jugoslavia.”;

f) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 32 ter, prima delle parole “sono rendicontabili”, sono inserite le seguenti: “se previsto in regolamento o in avviso pubblico”;

g) dopo l’articolo 32 ter è inserito il seguente:

“Art. 32 quater - Eventuale ripartizione di eccedenza di fondi

1. Qualora la quota delle risorse da assegnare a ciascun progetto o a ciascun soggetto beneficiari degli incentivi di cui all’articolo 32 bis, comma 1 bis, superi il fabbisogno di finanziamento di tali progetti o soggetti, le risorse eccedenti tale limite, e che pertanto non possono venire loro assegnate, sono ripartite a favore degli altri progetti o soggetti beneficiari degli incentivi della medesima tipologia, secondo le modalità di quantificazione stabilita nei rispettivi regolamenti attuativi.”.

2. Per le finalità di cui all’articolo 27 bis, comma 3, della legge regionale 16/2014, come sostituito dal comma 1, lettera e), numero 2), è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l’anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione della spesa all’interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.


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Art. 2 - Omissis


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Art. 3 - Modifiche alla legge regionale 2/2016

1. Alla legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 R (Istituzione dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell’articolo 3 dopo le parole “lettera b)” sono aggiunte le seguenti: “e c)”;

b) all’articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il primo periodo del comma 3 è soppresso;

2) alla fine del secondo periodo del comma 3 sono aggiunte le seguenti parole: “, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa dello Stato”;

3) al comma 6 le parole “spettano i compensi di cui” sono sostituite dalle seguenti: “spetta quanto previsto”.


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Art. 4 - Pubblicazione dati

1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge l’Amministrazione regionale pubblica e aggiorna sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata alla cultura, i dati relativi al conto economico degli ultimi bilanci disponibili in ordine di tempo dei beneficiari degli incentivi in materia di attività culturali di importo superiore a 100.000 euro.


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Art. 5 - Rendicontazione del contributo concesso nel 2015 per il funzionamento e lo sviluppo dei Musei provinciali di Gorizia

1. Al fine della rendicontazione del contributo concesso nel 2015 ai sensi dell’articolo 6, comma 10, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 R R (Assestamento del bilancio 2015), per il funzionamento e lo sviluppo dei Musei provinciali di Gorizia, la Provincia di Gorizia presenta, entro il 30 giugno 2016, la documentazione giustificativa della spesa di cui all’articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 R (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).


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Art. 6 - Modifiche all’articolo 37 della legge regionale 23/2015

1. All’articolo 37 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 R (Norme regionali in materia di beni culturali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 le parole “e la migliore conservazione del patrimonio medesimo” sono sostituite dalle seguenti: “, la migliore conservazione e la divulgazione del patrimonio medesimo, volti ad agevolarne la fruizione”;

b) al comma 3, dopo la parola “inventariazione”, è inserita la seguente: “, conservazione”.


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Art. 7 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 11/2013

1. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 R (Valorizzazione del patrimonio storico - culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell’inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), dopo le parole “della pertinenza” sono inserite le seguenti: “, salvo quanto diversamente disposto nei relativi bandi e regolamenti”.


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Art. 8 - Art. 13 Omissis


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Art. 14 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


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