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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 16/08/2017, n. 0190/Pres.
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[Premessa]IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito legge; Visto, in particolare, l’articolo 22, della legge, ai sensi del quale la Regione favorisce l’adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche, e riconosce lo sviluppo delle tecnologie digitali quale fattore di garanzia dell’esistenza delle infrastrutture necessarie per la produzione e la rappresentazione delle opere cinematografiche e audiovisive e quindi per l’accesso universale alle opere medesime e sostiene tali interventi tramite incentivi, fino all’ammontare massimo del 50 per cento della spesa ammissibile, previa procedura valutativa delle dom |
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Art. 1 - Oggetto1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 22 e 23, comma 7, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: |
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Art. 3 - Aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/20131. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del tratta |
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Art. 4 - Iniziative finanziabili e non finanziabili, e tipologia di incentivi1. Sono finanziabili gli interventi di adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche: a) aventi rilevanza edilizia; b) di installazione e rinnovo delle apparecchiature e degli impianti digitali. 2. Gli interventi di adeguamento tecnologico di cui alla lettera a) del comma 1 finanziabili sono esclusivamente quelli da effettuarsi sul patrimonio edilizio esistente e non aventi rilevanza urbanistica, ma solo edilizia, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, |
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Art. 5 - Requisiti dei soggetti beneficiari1. I beneficiari degli incentivi in esame sono: a) enti pubblici; b) soggetti privati, divers |
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Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda1. Salvo quanto previsto dall’articolo 19, la domanda di incentivo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da persona munita di delega generale o speciale, comprendente il relativo potere di sottoscrizione, e in regola con le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è trasmessa entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno alla Direzione centrale Cultura, Sport e Solidarietà - Servizio Attività culturali, di seguito denominato Servizio, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata. 2. La modulistica da utilizzare deve essere conforme allo schema di domanda approvata con decreto del Direttore del Servizio, pubblicata sul sito internet della Regione all’indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione Cultura- Sport / Attività culturali. 3. La domanda è corredata della seguente documentazione: a) copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto, qualora non già in possesso dell’Amministrazione regionale oppure se variati successivamente all’ultima trasmissione, per i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b) e d); |
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Art. 7 - Modalità di comunicazione degli atti del procedimento1. Le comunicazioni ai soggetti beneficiari relative al procedimento amministrativo di concessione e di liquidazione dell& |
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Art. 8 - Procedimento valutativo e istruttoria ed elaborazione della graduatoria. Termini del procedimento1. Gli incentivi sono concessi previa procedura valutativa a graduatoria di cui all’articolo 36, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico della norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). |
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Art. 9 - Criteri e priorità di selezione degli interventi da ammettere a incentivo1. Le iniziative risultate ammissibili ai sensi dell’articolo 8, comma 2, sono successivamente valutate dal Servizio assegnando alle domande di incentivo i seguenti punteggi, cumulabili tra loro: a) punti 100 se l’intervento consiste nell’acquisto di un nuovo impianto di proiezione digitale da installare in una sala cinematografica priva di tale impianto; |
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Art. 10 - Criteri per la quantificazione degli importi e limiti massimi e minimi degli incentivi1. Gli incentivi sono concessi fino all’ammontare massimo del 50 per cento della spesa ammissibile. |
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Art. 11 - Esclusioni1. Non sono finanziabili gli interventi da realizzare nei multiplex, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera |
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Art. 12 - Spese ammissibili1. Sono ammissibili le spese, comprensive di IVA nella misura in cui essa non sia definitivamente recuperata o recuperabile dal soggetto beneficiario, per le seguenti tipologie di costo: |
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Art. 13 - Spese non ammissibili1. Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: a) i costi per “Sistema 3D stereoscopico attivo-passivo”; |
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Art. 14 - Obblighi dei beneficiari1. I soggetti beneficiari sono tenuti all’esecuzione dell’iniziativa conformemente alle voci di spesa ed agli |
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Art. 15 - Rendicontazione della spesa1. Entro i termini indicati nel decreto di concessione del contributo, i soggetti beneficiari concludono l’iniziativa e presentano all’ufficio competente la rendicontazione delle spese sostenute redatta secondo gli schemi approvati con decreto del Direttore del Servizio, disponibili sul sito internet della Regione al |
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Art. 16 - Documentazione giustificativa della spesa1. La documentazione giustificativa della spesa deve essere intestata al soggetto beneficiario e deve essere annullata in originale dallo stesso, con l’indicazione che la spesa è finanziata, anche solo parzialmente, da contribu |
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Art. 17 - Rideterminazione e revoca del decreto di concessione dell’incentivo1. Qualora, in sede di rendicontazione, l’importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa risulti inferiore all’ammontare della spesa ammessa, il contributo viene corrispondentemente rideterminato purché l’intervento realizzato risulti sostanzialmente equivalente rispetto all’intervento proposto. 2. Il provvedimento di concessione dell&rsq |
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Art. 19 - Disposizioni transitorie1. In deroga all’articolo 6, comma 1, in sede di prima applicazione le domande di contributo sono presentate entro i |
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Art. 20 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione |
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