N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 40, comma 1, della L.R. 25/09/2015, n. 23; dall'art. 3, comma 20, della L.R. 29/12/2015, n. 33 e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.R. 08/11/2021, n. 19, così recitava:

"Art. 5 - Documento di politica culturale regionale

1. Il Documento triennale di politica culturale regionale, di seguito denominato Documento, è lo strumento mediante il quale la Regione:

a) effettua l'analisi del contesto di riferimento sulla base delle relazioni dell'Osservatorio regionale della cultura di cui all'articolo 7;

b) definisce le linee di intervento in attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 4;

b-bis) stabilisce le linee di intervento in materia di beni culturali e di biblioteche;

c) abrogata

d) individua le modalità di monitoraggio dei processi di produzione culturale in attuazione della strategia regionale;

e) individua gli indicatori di risultato di sistema per la misurazione dell'efficacia e dell'efficienza della politica culturale regionale alla fine del triennio.

2. Il Documento è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura, di concerto con gli altri Assessori regionali interessati relativamente alle materie di rispettiva competenza, al fine di favorire la coerenza e l'integrazione dei diversi ambiti di programmazione nel rispetto del principio di partecipazione di cui all'articolo 3, comma 1.

3. Il Documento e i suoi aggiornamenti annuali sono approvati entro il 30 settembre e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. Prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale, il Documento è trasmesso al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente. Se il parere non è espresso entro trenta giorni dalla trasmissione, si prescinde dallo stesso.

4. In sede di prima applicazione, per l'anno 2015, il Documento è approvato entro il 30 aprile."

Dalla redazione