L. R. Friuli Venezia Giulia 29/12/2016, n. 25 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Friuli Venezia Giulia 29/12/2016, n. 25

Legge di stabilità 2017.
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Art. 1 - Omissis

 

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Art. 2 - Attività produttive

1. Il comma 5 dell'articolo 26 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è sostituito dal seguente:

"5. Ai componenti esterni della commissione d'esame di cui al comma 4 spetta un gettone di presenza pari a 120 euro per giornata d'esame e il rimborso spese nei termini previsti per i dipendenti regionali.".

2-8. Omissis

9. Il comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), è sostituito dal seguente:

"1. A titolo di indennità per l'attività di gestione delle funzioni delegate Unioncamere FVG riceve il rimborso delle spese nel limite massimo da definire nella convenzione di cui all'articolo 42, comma 2.".

10. N2

11-12. Omissis

13. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), è aggiunta la seguente:

"b-bis) partecipazione a programmi master di alta formazione manageriale e imprenditoriale accreditati dall'associazione italiana per la formazione manageriale o da equivalenti organismi europei.".

14-18. Omissis

19. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 3/2015 dopo le parole "nonché a sostenere i progetti" sono inserite le seguenti: ", inclusi i progetti di investimento,".

20. Al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 3/2015 dopo le parole "nuovi Fab-lab," sono inserite le seguenti: "anche sostenendo la realizzazione di investimenti,".

21-37. Omissis

38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in favore dei proprietari e conduttori di campeggi in area montana di proprietà pubblica e privata, come definiti dall'articolo 29, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale nonché modifiche alle leg

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Art. 3 - Risorse agricole e forestali

1-31. Omissis

32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare, anche attraverso l'affidamento di incarichi estern

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Art. 4 - Tutela dell'ambiente e energia

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire alle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato e, una volta istituita, all'Autorità unica per i servizi idrici e rifiuti - AUSIR di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), risorse per investimenti relativi agli impianti di depurazione e alle reti fognarie del servizio idrico integrato, con priorità per gli agglomerati soggetti a procedura d'infrazione.

2. Con regolamento regionale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per la distribuzione del trasferimento di cui al comma 1.

3. Ai trasferimenti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 e al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), nonché le disposizioni di cui al titolo II, capo III della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

4. Ai fini della dimostrazione dell'utilizzo delle somme di cui al comma 1 la relazione annuale di cui all'articolo 14 della legge regionale 5/2016 è integrata dalla dichiarazione attestante lo stato di avanzamento dei lavori previsti nel programma degli interventi del piano d'ambito finanziati con i trasferimenti regionali.

5. Omissis

6. N24

7.

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Art. 5 - Assetto del territorio e edilizia

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), sono inseriti i seguenti:

"1-ter. Nelle more dell'entrata in vigore del piano paesaggistico regionale e del piano regionale di governo del territorio l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con le Unioni territoriali intercomunali (UTI) che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2017), risultino prevedere nel proprio Statuto l'esercizio in forma associata della funzione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera g), della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).

1-quater. La convenzione di cui al comma 1-ter disciplina i modi e i termini di formazione di uno strumento di pianificazione intercomunale di natura sperimentale, da redigersi in copianificazione con la Regione, finalizzato ad assicurare in ambito intercomunale che le vigenti previsioni strutturali dei Piani regolatori generali comunali (PRGC) risultino accomunate da strategie correlate o concorrenti, superando eventuali forme di incoerenza localizzativa o di discontinuità funzionale. Gli effetti dello strumento di pianificazione intercomunale sono recepiti a livello comunale da parte di ciascun Comune partecipante alla UTI, ai fini dell'adeguamento del rispettivo PRGC, secondo la procedura di cui all'articolo 8 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo), a eccezione di quanto previsto al comma 9, lettera b), del medesimo articolo.

1-quinquies. Lo strumento sperimentale di cui al comma 1-quater si compone necessariamente almeno dei seguenti elementi, fatti salvi gli ulteriori contenuti eventualmente stabiliti dalla convenzione di cui al comma medesimo:

a) documento unitario di pianificazione strutturale dell'assetto del suolo quale sintesi dei singoli elementi dei PRGC, redatto secondo legende unificate;

b) agenda coordinata degli obiettivi e delle strategie strutturali, desunti dalle previsioni vigenti;

c) relazione tecnica interpretativa degli elementi territoriali che per l'UTI costituiscono armatura infrastrutturale e componente socio insediativa di livello intercomunale del territorio considerato.".

2. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 2 della legge regionale 28/1989 è aggiunto il seguente:

"4-ter. Per sostenere i costi di redazione dello strumento sperimentale di cui all'articolo 1, comma 1-quater, la Direzione centrale infrastrutture e territorio è autorizzata a concedere ed erogare un contributo, fino a un massimo di 40.000 euro da assegnare prioritariamente alle UTI presso le quali risulti già costituito, alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legg

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Art. 6 - Trasporti e diritto alla mobilità

1-5. Omissis

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Art. 7 - Beni e attività culturali, sport e tempo libero

1. N13

2. N36

3. N37

4. N38

5.

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Art. 8 - Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili

1. Alla legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"2. I progetti di cui al comma 1 possono essere realizzati da ordini, collegi o associazioni professionali di professioni ordinistiche e da associazioni professionali inserite nel registro delle professioni non ordinistiche, anche in collaborazione con le Università e altri istituti scientifici.";

b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

"Art. 6-bis formazione professionale

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Art. 9 - Omissis

 

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Art. 10 - Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica

1-5. Omissis

6. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ", a eccezione delle funzioni in materia di edilizia scolastica di cui al punto 5 dell'allegato C e delle funzioni in materia di piano di utilizzazione degli edifici sc

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Art. 11 - Funzionamento della Regione

1-10. Omissis

11. Ai fini della liquidazione degli incentivi di cui all'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2

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Art. 12 - Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili

1-12. Omissis

13. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, lettera b), della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), la Regione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2017, subentra nei contratti di mutuo in quelli aventi

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3381694 12143948
Art. 13 - Art. 14 - Omissis

 

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Art. 15 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e ha effetto dal 1° gennaio 2017.

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Tabelle - Omissis

 

 

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A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica