Comma abrogato dall’art. 6, comma 6, della L.R. 28/12/2018, n. 28, così recitava:

“2. Sono legittimati a presentare domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 1 enti pubblici e persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, proprietari dei beni di cui al comma 1 medesimo.”

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