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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 12/05/2020, n. 6
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 29/06/2020, n. 13
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Art. 1 - Riequilibrio del fondo di riserva per le spese impreviste1. Al fine di sopperire alle esigenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in considerazione d |
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Art. 2 - Omissis |
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Art. 3 - Sospensione delle rateizzazioni in materia di edilizia residenziale1. In caso di formale ammissione del debitore ai sensi dell’articolo 52 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 |
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Art. 4 - Sospensione dei termini dei versamenti relativi a tributi regionali1. Con riferimento ai soggetti aventi la residenza o la sede legale o la sede operativa nel territorio della regione sono sospesi i termini dei versamenti relativi alla |
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Art. 5 - Omissis |
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Art. 6 - Termine per l’approvazione dei piani comunali di illuminazione1. I termini per l’approvazione dei piani comunali di illuminazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (M |
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Art. 7 - Presentazione delle domande di contributo di cui all’articolo 4 della legge regionale 25/20161. La presentazione delle domande di contributo di cui all’articolo 4, comma 11 della |
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Art. 8 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 5/20201. All’articolo 5 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19), dopo il |
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Art. 9 - Interventi a sostegno delle famiglie e dei servizi educativi per la prima infanzia1. In considerazione del perdurare della sospensione dei servizi educativi per la prima infanzia, al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19), dopo le parole “da COVID-2019,” sono aggiunte le seguenti: “per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2020”. 2. Gli enti gestori dei servizi sociali dei Comuni sono autorizzati a utilizzare i fondi regionali trasferiti per l’anno educativo 2019/2020 ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), per la copertura delle quote relative ai buoni di servizio FSE per i mesi di marzo e aprile 2020. 3. Al fine di sostenere le esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, gli enti gestori dei servizi sociali dei Comuni sono altresì autorizzati a rimborsare a ciascun nucleo familiare avente diritto alla data del 30 aprile 2020 al beneficio per l’abbattimento delle rette di cui all’articolo 15 della legge regionale 20/2005 o al buono di servizio a valere sul Fondo Sociale Europeo di cui all’avviso approvato con decreto n. 2274/LAVFORU del 14 marzo 2019 per la realizzazione del Programma Specifico n. 23/2018, le spese sostenute a partire dal mese di maggio e fino al mese di agosto 2020, per servizi socioeducativi e di sostegno alla genitorialità o per servizi di baby sitting, nel limite massimo dell’intensità del b |
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Art. 10 - Omissis |
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Art. 11 - Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 3/2020 |
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Art. 12 - Omissis |
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Art. 13 - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio1. Ai sensi dell’art |
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Art. 14 - Disposizioni finanziarie1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, è destinata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2020 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A, di cui al comma 2. 2. In relazione al disposto di cui al comma 1, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all’allegata Tabella A. 3. Per le finalità di cui all’articolo 3, comma 38, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascun anno, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. 4. All&rsqu |
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Art. 15 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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Tabella A - Tabella C - OmissisParte di provvedimento in formato grafico |
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