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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 21/07/2017, n. 0168/Pres.
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- D. Pres. R. 11/01/2024, n. 02/Pres.
- D. Pres. R. 08/04/2022, n. 045/Pres.
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PremessaIL PRESIDENTE
Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) ed in particolare l’articolo 4, comma 30, che autorizza l’Amministrazione regionale a concedere contributi, fino al 50 per cento della spesa ammissibile, per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici di proprietà di imprese; Visto il successivo comma 31 del medesimo articolo, secondo cui con regolamento regionale sono stabiliti i requisiti dei soggetti beneficiari, il termin |
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Art. 1 - Oggetto1. Il presente regolamento definisce i requisiti dei soggetti beneficiari, il termine e le modalità di presentazione della domanda, il limite massimo |
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Art. 2 - Interventi finanziabili1. Sono finanziabili gli interventi, da realizzare su |
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Art. 3 - Regimi d’aiuto1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi a titolo di aiuto “de minimis” in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembr |
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Art. 4 - Beneficiari e requisiti1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento: a) le micro, piccole e medie imprese in possesso dei requisiti definiti dall’Allegato I del Regolamento (CE) 17 giugno 2014 n. 651/2014/UE (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato) pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187 |
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Art. 5 - Sicurezza sul lavoro1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell’industria, dell’artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di si |
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Art. 6 - Presentazione della domanda1. La domanda di contributo, in regola con la normativa in materia di imposta di bollo, è presentata a mezzo posta elettronica certificata alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati, a pena d’inammissibilità, dall’1 al 28 febbraio di ogni anno utilizzando esclusivamente il modello di cui all’allegato A al presente regolamento e disponibile sul sito internet della Regione. 2. La domanda di cui al comma 1, sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa richiedente o da altro soggetto autorizzato, a pena di inammissibilità è corredata dalla seguente documentazione: a) relazione descrittiva dell’intervento da realizzare con indicazione della quantità di materiale da rimuovere completa del cronoprogramma di esecuzione dell’intervento; b) preventivo dettagliato di spesa, redatto con riferimento alle voci ammissibili a contributo di cui all’articolo 8; |
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Art. 7 - Istruttoria delle domande1. Il Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’accesso al contr |
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Art. 8 - Spese ammissibili1. Sono ammissibili a contributo, al netto dell’I.V.A., esclusivamente: a) le spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese quelle inerenti l’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza; b) le spese relative ad analisi di laboratorio; |
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Art. 9 - Importo del contributo1. Il contributo è concesso, nei limiti posti dal regime d’aiuto, nella seguente misura: |
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Art. 10 - Graduatoria e concessione del contributo1. Per la concessione dei contributi di cui al presente regolamento si applica il procedimento valutativo a graduatoria di cui all’articolo 36 comma 2 della legge regionale 7/2000 nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio regionale per l’anno di riferimento. |
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Art. 11 - Erogazione del contributo1. Il contributo è erogato a fronte della presentazione della documentazione di rendicontazione di cui all’articolo 12, entro il termine di novanta |
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Art. 12 - Rendicontazione1. Il beneficiario, a pena di decadenza dal contributo, entro ventiquattro mesi dalla data del decreto di concessione del contributo, è tenuto a presentare la seguente documentazione giustificativa della spesa: a) fatture intestate al beneficiario, contenenti l’indicazione dell’immobile oggetto dell’intervento e l’indicazione dettagliata delle spese per voci di costo nonché corredate dai documenti attestanti l’avvenuto pagamento; |
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Art. 12-bis - Revoca1. Il provvedimento di concessione dell’incentivo è revocato in particolare a seguito di: |
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Art. 13 - Controlli1. Il Servizio competente può disporre controlli sia attraverso verifiche in loco nel corso della realizzazione dell’intervento, sia attraverso veri |
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Art. 14 - Cumulo1. Il contributo previsto dal presente regolamento è cumulabile con altri finanziamenti pubblici aventi finalità analoghe nei limiti dell’importo d |
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Art. 15 - Modulistica1. Alle eventuali modifiche del modello della domanda di contributo di cui all’allegato A si provvede con decreto del Direttore centrale competente i |
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Art. 16 - Norme transitorie1. In sede di prima applicazione le domande sono presentate entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento. |
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Art. 18 - Rinvio dinamico1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazi |
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Art. 19 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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