Comma abrogato dall’art. 6, comma 6, della L.R. 28/12/2018, n. 28, così recitava:

“4. I soggetti interessati presentano al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di beni culturali, di seguito Servizio, apposita domanda di concessione del contributo sottoscritta, a pena di inammissibilità, con firma autografa dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo o da altro soggetto legittimato; alla domanda devono essere in ogni caso allegati, a pena di inammissibilità:

a) relazione recante l'indicazione del bene per il quale viene richiesto il contributo e dell'evento eccezionale che ne ha compromesso la pubblica fruizione;

b) relazione illustrativa dei lavori da realizzare e relativo preventivo di spesa, sottoscritti da un tecnico abilitato;

c) idonea documentazione attestante la qualificazione dell'intervento quale manutenzione o restauro, a firma di un tecnico abilitato;

d) dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), resa dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo, in ordine alla intervenuta compromissione della pubblica fruizione del bene oggetto della domanda, per effetto dell'evento descritto nella relazione di cui alla lettera a);

e) idonea documentazione attestante la sussistenza, nel bene oggetto dell'intervento, dell'interesse culturale.”

Dalla redazione