L. R. Friuli Venezia Giulia 03/03/2023, n. 9 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Friuli Venezia Giulia 03/03/2023, n. 9

Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 10/08/2023, n. 13
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CAPO I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Principi e finalità

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nel rispetto della Costituzione, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), delle norme internazionali, europee e statali, promuove iniziative volte ad un'efficace gestione del fenomeno migratorio, favorendo, nell'ambito di una cornice di legalità, lo sviluppo armonioso di

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CAPO II - Interventi
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Art. 2 - Prevenzione e contrasto della radicalizzazione

1. La Regione promuove l'attivazione di misure per la prevenzione e il contrasto della radicalizzazione violenta e di ogni forma di estremismo e fondamentalismo in ambito culturale e religioso.

2. Per le

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Art. 3 - Interventi in ambito lavorativo

1. La Regione garantisce alle persone straniere immigrate regolarmente soggiornanti in Italia pari opportunità rispetto ai cittadini italiani nell'orientamento professionale, nell'inserimento lavorativo e nel sostegno di attività autonome.

2. Allo scopo di favorire l'inserimento lavorativo delle persone straniere immigrate regolarmente soggiornanti in Italia, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della disciplina statale in materia:

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Art. 4 - Parità dei diritti fra donne e uomini

1. La Regione si attiva per garantire, all'interno delle comunità straniere, la parità dei diritti fra donne e uomini, per prevenire la violenza contro la donna, la sua discriminazione ed emarginazione pubblica e privata, per tutelarne la salute e sostenere la sua integrazione nella società civile.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'A

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Art. 5 - Valorizzazione del pluralismo culturale, linguistico e storico

1. Nell'ottica di sviluppare relazioni positive e di partecipazione alla vita pubblica, la Regione riconosce e valorizza le comunità straniere storiche presenti in Friuli-Venezia Giulia quali componenti della comunità regionale ed espressione di multiculturalismo.

2. Ai fini della presente legge, per comunità st

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Art. 6 - Istruzione e formazione

1. La Regione, gli enti locali e le istituzioni scolastiche concorrono alla realizzazione di azioni finalizzate al superamento delle difficoltà linguistiche e formative degli alunni stranieri e a contrastare l'abbandono degli studi e la dispersione scolastica.

2. Per la finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle istituzioni scolastiche e agli enti locali, in forma singola o associata, per la realizzazione di interventi concernenti:

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Art. 7 - Tutela dei minori stranieri non accompagnati

1. In armonia con la legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati), e in attuazione dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), la Regione tutela il diritto all'accoglienza, alla salute, all'integrazione dei minori stranieri non accompagnati e supporta i Comuni e gli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni che assicurano servizi di assistenza, accoglienza e integrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale).

2. Per le

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Art. 8 - Promozione di azioni volte a favorire le attività di controllo

1. La Regione, nell'ambito delle finalità generali di cui all'articolo 1, collabora con le autorità competenti, nel rispetto delle rispettive competenze, per fornire supporto e sostegno alla gestione del fenomeno migratorio con una prospettiva orientata alla promozione della sicurezza integrata del territorio.

2. Per la finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti locali in forma singola o associata, a copertura degli oneri derivanti da verifiche sulla regolarit�

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Art. 9 - Collaborazione nel contrasto dell'immigrazione irregolare

1. La Regione sostiene le iniziative degli enti locali finalizzate, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con le Prefetture, a prevenire e fronteggiare situazioni straordinarie di rischi

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Art. 10 - Rientro e reinserimento nei Paesi di origine

1. La Regione partecipa ai programmi statali ed europei per realizzare iniziative che favoriscano il volontario rientro dei migranti nei Paesi d'origine.

2. Per la finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale promuove l'informazione delle iniziative di cui al comma 1 presso le comunità straniere loc

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Art. 11 - Interventi contro tratta, grave sfruttamento, violenza e riduzione in schiavitù

1. La Regione riconosce il diritto delle persone di sottrarsi alla condizione di tratta, assoggettamento, coercizione, sfruttamento o riduzione in schiavitù, in conformità con quanto previsto dalla Costituzione, dalle norme statali e dalle convenzioni internazionali ed europee.

2. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 286/1998, dall'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone), dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (Attuazione de

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CAPO III - Strumenti
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Art. 12 - Mediatori culturali

1. La Regione sostiene e valorizza la figura del mediatore culturale, riconoscendo l'importanza che tale ruolo riveste a supporto delle attività di cui alla presente legge e in tutti i settori ove sia necessario favorire la comprensione e la comunicazione tra individui, gruppi e organizzazioni di cultura e conoscenza linguistica diversa.

2. Per la finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti pubblici, agli enti del Terzo Settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 117/2017 e ad altri enti del privato sociale senza scopo di lucro con esperienza nel settore di riferimento, che abbiano tra gli scopi statutari l'organizzazione e la realizzazione di servizi di mediazione culturale, o di servizi rivolti agli immigrati, o di attività formative, per l'attuazione di progetti finalizzati a:

a) formare nuovi mediatori culturali, tramite attività di formazione professionale nelle materie di competenza;

b) garantire l'aggiornamento professionale dei mediatori culturali già operanti tramite attività di formazione continua;

c) qualificare il servizio di m

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Art. 13 - Osservatorio regionale dell'immigrazione

1. Presso la Direzione competente in materia di immigrazione è operante l'Osservatorio regionale dell'immigrazione, di seguito denominato Osservatorio, con l'obiettivo di svolgere il monitoraggio e l'analisi del fenomeno migratorio sul territorio regionale.

2. L'Osservatorio svolge funzioni di orientam

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Art. 14 - Accesso a fondi europei

1. La Regione, al fine di contribuire al miglioramento della gestione dei flussi migratori, partecipa alle iniziative attivate a livello statale ed europeo, per rafforzare le misure di cooperazione tra partner destinate ad affrontare l'immigrazione irregolare, migliorare le opportunità nei paesi d'origine e sostenere nel proprio territorio la migrazione legale e controllata, promuovendo l'istituto

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Art. 15 - Tirocini in materia di immigrazione

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi con l'Università degli Studi di Trieste e con l'Università degli Studi di Udine per l'attivazione di tirocini extracurricolari formativi e di orientamento da realizzarsi, previo accordo, presso gli uffici competenti delle Prefetture - Uffici territoriali de

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CAPO IV - Disposizioni finali
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Art. 16 - Regolamento regionale

1. Con regolamento regionale, in relazione agli interventi contributivi di cui ai capi II e III, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalit

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Art. 17 - Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge in relazione alle finalità indicate nell'articolo 1.

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Art. 18 - Disposizioni transitorie

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Art. 19 - Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate);

b) il comma 47 dell'articol

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Art. 20 - Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 è autorizzata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

3. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

4. Per le finalità di cui all'articolo 6 è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 a valere sulla Missione

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Art. 21 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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Allegato - Omissis

 

 

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