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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 08/05/2017, n. 094/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 08/05/2017, n. 094/Pres.
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D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 08/05/2017, n. 094/Pres.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Pres. R. 29/11/2017, n. 0267/Pres.
- D. Pres. R. 28/03/2019, n. 055/Pres.
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[Premessa]IL PRESIDENTE Visto l’articolo 2, commi da 56 a 63, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, che autorizza l’Amministrazione regionale a concedere contributi a cooperative e associazioni, di nuova istituzione o già operanti, per attività finalizzate a sostenere la residenza della popolazione nelle aree montane caratterizzate da una s |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) attività di inclusione sociale e lavorativa: attività svolta con lo scopo di offrire opportunità lavorative o di partecipazione non occasionale alla vita comunitaria a persone in situazione di vulnerabilità o a lavoratori svantaggiati. Nel caso di attività riguardante persone in situazione di vulnerabilità, tale attività è riconosciuta solo se il progetto di attività di cui all’articolo 4 è concordato con l’ente gestore del servizio sociale dei Comuni competente per territorio del “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” disciplinato dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6; nel caso di attività riguardante persone in situazione di vulnerabilità che è svolta da cooperative, tale attività è riconosciuta solo se svolta da cooperative sociali iscritte all’Albo regionale delle cooperative sociali, sezioni a) e b), previsto dal Capo II della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale); b) fornitura di servizi di prossimità: “offerta alla popolazione locale di servizi che concorrono a sostenere e facilitare la residenza” N1 attraverso almeno una delle seguenti attività: 1) attività commerciali e pubblici esercizi di somminis |
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Art. 3 - Soggetti beneficiari e requisiti1. I beneficiari del contributo sono le cooperative e le associazioni che svolgono almeno una delle seguenti attività: a) inclusione sociale e lavorativa; b) fornitura di servizi di prossimità; c) organizzazione di iniziative di vicinato o di volontariato; d) manutenzione e valorizzazione degli edifici e dei borghi, nonché dell’ambiente naturale circostante; e) mantenimento dell’uso agricolo non professionale dei piccoli apprezzamenti limitrofi alle abitazioni e ai centri abitati. 2. Le attività di cui al comma 1 devono essere compatibili con lo statuto e, nel caso di iscrizione al registro nelle imprese o al repertorio economi |
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Art. 4 - Attività finanziabili e costi ammissibili1. È finanziabile, per ogni beneficiario, un solo progetto di attività di durata almeno triennale, incentrato su una o più delle attività elencate all’articolo 3, comma 1, e riguardante l’ambito territoriale di cui all’articolo 3, comma 3. |
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Art. 5 - Tipologie di spese ammissibili e condizioni di ammissibilità delle spese1. Con riferimento ai costi di cui all’articolo 4, comma 2, sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa: a) costituzione della cooperativa o dell’associazione, nel limite del 5 percento del totale della spesa ammissibile a contributo: tributi e tasse, spese notarili, consulenze legali, consulenze fiscali ed economico-finanziarie; b) avviamento di una nuova unità locale, nel limite del 45 percento del totale della spesa ammissibile a contributo: 1) lavori di manutenzione ordinaria e, limitatamente alla realizzazione di servizi igienico-sanitari e impianti tecnologici, manutenzione straordinaria di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia); |
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Art. 6 - Spese non ammissibili e divieto di cumulo1. Non sono ammissibili a contributo le spese relative a: a) acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada, se il contributo è richiesto da un soggetto che opera imprenditorialmente nel settore del trasporto per conto terzi; |
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Art. 7 - Limiti di spesa1. Non sono ammesse a contributo domande che prevedono una spesa complessiva inferiore ad euro 20.000,00. |
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Art. 8 - Regime e ammontare del contributo1. Il contributo si configura, secondo la natura del beneficiario e dell’attività da esso svolta: a) cooperativa o associazione che svolge attività di impresa ai sensi del diritto europeo: come contributo concesso in conformità della definizione di aiuto “de minimis” di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24 dicembre 2013, L352; b) associazione che non svolge attività di impresa ai sensi del diritto europeo: come contributo in conto capitale non rientrante ne |
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Art. 9 - Presentazione della domanda1. La domanda di contributo, redatta come da modello riportato in Allegato C, è presentata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio coordinamento politiche per la montagna entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. 2. In prima applicazione, il termine di cui al comma 1 è fissato in 60 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento. 2 bis. Per l’anno 2019, il termine di presentazione della domanda di cui al comma 1 è fissato al 30 aprile.N8 3. La domanda di contributo può essere presentata esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle vigenti norme in materia e dall’indirizzo PEC del richiedente, fatta salva la possibilità di delega prevista dalle citate norme, mediante invio al seguente indirizzo di PEC: montagna@certregione.fvg.it. 4. La data del ricevimento della domanda è determinata dalla data di ricevuta della accettazione della PEC che comprova l’avvenuta spedizione del messaggio, con la relativa domanda di contributo in allegato. 5. La domanda si intende validamente inviata se: a) sottoscritta con firma digitale, oppure b) firmata in originale sul formato cartaceo, scansionata ed inviata nel formato elettronico tramite PEC. |
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Art. 10 - Termini e comunicazione di avvio del procedimento1. Il termine di conclusione del procedimento di concessione del contributo è fissato in 90 giorni a decorrere dal termine finale per la present |
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Art. 11 - Procedimento contributivo1. La concessione del contributo avviene a seguito della conclusione di una procedura valutativa svolta secondo la modalità del procedimento a graduatoria, ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale 7/2000. 2. La graduatoria è approvata con decreto del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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Art. 12 - Criteri di selezione e formazione della graduatoria1. Sono ammissibili a contributo tutte le domande che presentano i requisiti di ammissibilità previsti dall’articolo 2, commi 56, 57, 58, 59, 60 e 61, della legge regionale 25/2016 e dal presente regolamento. 2. La graduatoria delle domande ammissibili è formata attribuendo alle stesse il seguente punteggio: a) localizzazione dell’unità locale, per un massimo di punti 35: 1) unità locale in un Comune appartenente alla zona di svantaggio socio economico C ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000: punti 15; |
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Art. 13 - Conclusione dell’attività finanziata1. L’attività finanziata si conclude con l’attuazione del progetto d’attività allegato all |
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Art. 14 - Modalità di liquidazione ed erogazione del contributo1. Alla liquidazione ed erogazione del contributo si provvede nel modo seguente: a) anticipazione di importo non superiore al 60 percento del contributo, su domanda subordinatamente alla prestazione a favore della Regione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria di importo pari all’anticipazione, maggiorato degli eventuali interessi calcolati al tasso legale, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora |
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Art. 15 - Obblighi del beneficiario e subentro nel contributo1. Il beneficiario è tenuto all'osservanza delle norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, come, da dichiarazione resa con la domanda di aiuto, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell’industria, dell’artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi). 1 bis. Il beneficiario che in domanda di contributo dichiara che l’unità locale di cui all’articolo 3, comma 3, sarà attivata nel termine previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera j), ha l’obbligo di comunicare alla struttura regionale procedente l’at |
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Art. 16 - Variazioni al progetto di attività1. Le varianti al progetto di attività devono essere preventivamente autorizzate dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, a |
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Art. 17 - Rendicontazione1. Il beneficiario presenta la rendicontazione finale della spesa sostenuta entro 3 mesi dalla data di conclusione dell’attività, determinata ai sensi dell’articolo 13, comma 1, secondo le modalità dettate da: a) articoli 41 e 41 bis, della legge regionale 7/2000 se beneficiario è una cooperativa o un’associazione che svolge attività di impresa; b) articolo 43 della legge regionale 7/2000, se beneficiario è un’associazione che non svolge attività di impresa. |
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Art. 18 - Documentazione giustificativa della spesa1. Ai fini della rendicontazione di cui all’articolo 17 la documentazione giustificativa della spesa è costituita da fatture o da documentazione fiscalmente valida di pari valore probatorio, nonché da buste paga nel caso di spese per il personale, e dalla documentazione comprovante i relativi pagamenti. |
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Art. 19 - Revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo per mancato rispetto di obblighi e condizioni da parte del beneficiario1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato per: a) rinuncia del beneficiario; a bis) mancata attivazione, nel termine di 60 giorni previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera j), dell’unità locale indicata in domanda ai sensi dell’articolo 3, comma 4 bis; N5 a ter) mancata comunicazione prevista dall’articolo 15, comma 1 bis; N5 |
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Art. 21 - Ispezioni e controlli1. Ai sensi dell’art |
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Art. 23 - Rinvio a norme1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni normative che disciplinano le materie e i settori interessati dall’intervento finanziato. In particolare, si fa rinvio alla seguenti leggi regionali e ai rispettivi regolamenti attuativi: |
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Art. 24 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regi |
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Allegato A - Elenco dei comuni di localizzazione dell’unità locale (riferito ad articolo 3, comma 3)Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato B - Modello di dichiarazione relativa ad aiuti “de minimis”Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato C - Modello di domanda di contributo |
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Allegato D - Modello di progetto d’attività |
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Allegato E - Modello di dichiarazione relativa alla dimensione dell’impresa |
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