Comma modificato dall’art. 1, comma 1, della L.R. 09/05/2017, n. 12 e, successivamente, abrogato dall’art. 6, comma 6, della L.R. 28/12/2018, n. 28, così recitava:

"1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di interventi divenuti necessari a seguito di eventi naturali eccezionali, verificatisi in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, che hanno compromesso la pubblica fruizione di beni mobili o immobili N3 di interesse culturale ai sensi N4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).”

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